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Data: 19/12/2019 16:00:00 - Autore: Marco Sicolo Avv. Marco Sicolo - Il procedimento monitorio, o di ingiunzione, � uno dei procedimenti sommari previsti dal nostro ordinamento, finalizzato al rilascio del decreto ingiuntivo da parte del giudice adito.
Le due fasi del procedimento d'ingiunzione[Torna su]
Il procedimento d'ingiunzione si divide in due parti: la fase monitoria, che si conclude con la pronuncia del giudice sulla richiesta del creditore inaudita altera parte, e la fase a cognizione piena, che viene in essere solo con l'eventuale opposizione del debitore. La fase monitoria[Torna su]
Il procedimento monitorio inizia con il ricorso presentato da un soggetto che vanti un credito determinato, liquido ed esigibile. Questi deve sottoporre al giudice la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese. In particolare, l'art. 633 c.p.c. dispone che il decreto ingiuntivo pu� essere emesso quando venga fornita una prova scritta del credito preteso. Il concetto di prova scritta � meno stringente rispetto a quanto avviene nell'ambito dei procedimenti ordinari, e pu� comprendere persino documenti provenienti dallo stesso creditore, come ad esempio una fattura (vedi, sul punto, Documentazione probatoria per decreto ingiuntivo). Cognizione sommaria in assenza di contraddittorioLa fase monitoria � caratterizzata dalla cognizione sommaria e si svolge in assenza di contraddittorio. Il giudice pu� rigettare la richiesta del ricorrente, chiedergli un'integrazione documentale o accogliere il ricorso, emettendo il provvedimento d'ingiunzione. Competente a ricevere il ricorso per decreto ingiuntivo � il Giudice di Pace o il tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente a ricevere la domanda relativa al giudizio ordinario (art. 637 c.p.c.). La notifica del decreto ingiuntivo[Torna su]
Il creditore � tenuto a notificare al debitore copia autentica del ricorso e del decreto ingiuntivo, entro 60 giorni dall'emissione di tale provvedimento. In mancanza, il decreto perde efficacia, ma la relativa domanda pu� essere riproposta (art 644 c.p.c.). Con il decreto il giudice ingiunge al debitore di adempiere all'obbligazione nel termine di 40 giorni, provvedendo al pagamento della somma o alla consegna del bene al creditore. Entro lo stesso termine, il debitore � legittimato a proporre opposizione contro il decreto, aprendo la fase a cognizione piena del procedimento d'ingiunzione. In mancanza di opposizione, il decreto diviene esecutivo e il creditore pu� avviare la fase esecutiva, notificando al debitore il precetto e, dopo minimo 10 giorni e massimo 90 da tale notifica, provvedere al pignoramento. I casi di provvisoria esecutivit� del decreto[Torna su]
In alcuni casi, il creditore pu� richiedere che il decreto ingiuntivo sia immediatamente esecutivo (art 642 c.p.c.). Ci� avviene, ad esempio, quando il credito sia fondato su titolo di credito (assegno, cambiale), o quando possa derivare grave pregiudizio dal ritardato pagamento (vedi Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo). Quando � concessa la provvisoria esecutivit� del decreto ingiuntivo, il creditore ha la possibilit� di avviare la procedura esecutiva senza attendere i 40 giorni dalla notifica del decreto al debitore. In tal caso, il ricorrente pu� notificare il precetto contestualmente al decreto e quindi procedere al pignoramento dei beni del debitore dopo soli 10 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale. Rimane ferma la possibilit�, per il debitore, di proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. La fase a cognizione piena[Torna su]
Come detto, se il debitore propone opposizione si apre la fase a cognizione piena del procedimento monitorio, che segue la normale procedura di ogni giudizio ordinario. Tale giudizio � teso all'accertamento del diritto fatto valere dal creditore ed esige, pertanto, una prova pi� rigorosa rispetto a quella fornita nella fase monitoria. In altre parole, occorre una documentazione probatoria pi� completa rispetto a quella sufficiente per il rilascio del decreto; la stessa fattura, ad esempio, assume in questa fase valore di mero indizio. - Cassazione: la fattura non � prova ma mero indizio Il decreto ingiuntivo per onorari professionali[Torna su]
Si ricorda che, a norma dell'art. 633 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, il procedimento monitorio � utile anche per ottenere in tempi brevi il pagamento relativo ai crediti derivanti dalle prestazioni professionali rese nell'ambito di un processo o relative all'esercizio di qualsiasi altra professione che faccia riferimento a tariffe predeterminate per legge. Per ulteriori approfondimenti sul tema, vedi anche la nostra Guida al decreto ingiuntivo e il Fac-simile |
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