Data: 13/12/2022 13:00:00 - Autore: Marco Sicolo

La proprietà privata nella Costituzione italiana

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L'articolo 832 del codice civile e l'art. 42 della Costituzione rappresentano le norme fondamentali a cui fare riferimento per delineare i caratteri della proprietà privata.

In particolare, il secondo comma della citata norma costituzionale precisa che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dall'ordinamento, ma allo stesso tempo sancisce che è solo la legge a determinarne i modi di acquisto e di godimento (v. oltre, per le relative disposizioni codicistiche).

Non di meno, lo stesso articolo sottolinea come la stessa debba rispondere a una funzione sociale e debba essere accessibile a tutti.

La funzione sociale della proprietà privata

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Ricollegati alla necessaria funzione sociale della proprietà privata sono quegli istituti che prevedono un intervento esterno al fine di tutelare gli interessi della collettività.

In questo senso, l'esempio più eclatante è rappresentato dall'espropriazione per motivi d'interesse generale, contemplata dal comma 3 dello stesso articolo.

Un altro esempio, in tal senso, può considerarsi l'usucapione, in quanto rappresenta un modo di acquisto della proprietà che sanziona l'inerzia del titolare.

I limiti civilistici alla proprietà privata

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D'altronde, per venire alla disciplina codicistica del diritto in oggetto, è lo stesso art. 832 c.c. ad avvertirci che i diritti del proprietario vanno esercitati entro determinati limiti di legge e con l'osservanza di taluni obblighi.

A questo proposito, vengono subito in rilievo i limiti connaturati alla proprietà fondiaria, in tema di distanze minime da rispettare e di divieti di immissione e di atti emulativi.

Modi di acquisto

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La proprietà privata si acquista o in modo originario, ad esempio per occupazione, o in modo derivativo: il caso più classico, tra gli acquisti inter vivos, è quello dell'acquisto in compravendita, mentre la successione e il legato rilevano quali acquisti derivativi della proprietà mortis causa.

Caratteri della proprietà privata

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Il diritto di proprietà privata ha dei caratteri ben definiti, a cominciare dalla sua assolutezza, intesa nel senso che esso viene tutelato nei confronti della generalità dei consociati (erga omnes).

Il proprietario è libero (nei limiti sopra enunciati) di utilizzare il bene come meglio crede e di appropriarsi dei frutti che ne derivino, così come può riconoscere a terzi la titolarità di diritti reali minori sul bene (es. usufrutto, servitù). Venuti meno questi ultimi, la proprietà riacquista la sua originaria e naturale piena estensione sul bene (c.d. elasticità del diritto di proprietà).

Il diritto di proprietà è inoltre imprescrittibile (ma in questo senso la perdita del diritto per usucapione altrui può essere considerata un'eccezione) e perpetua.

La proprietà privata si estende spazialmente entro i suoi confini, sul piano orizzontale, e senza limiti sul piano verticale, giustificando un intervento di difesa da parte del proprietario fin dove sia configurabile un suo interesse all'utilizzo esclusivo (si pensi allo spazio aereo e al sottosuolo).

Azioni a difesa della proprietà privata

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La proprietà privata può essere difesa con alcune specifiche azioni, e principalmente con l'azione di rivendica, che spetta al proprietario che non sia in possesso del bene.

Tale azione rientra nel novero delle c.d. azioni petitorie, di cui fanno parte anche le azioni negatoria, di regolamento dei confini e di apposizione di termini, volte a contrastare eventuali turbative dell'esercizio del diritto.

Le altre azioni a difesa della proprietà privata sono le c.d. azioni di nunciazione (denuncia di nuova opera e di danno temuto).


Per ulteriori approfondimenti, vedi la nostra Guida generale sulla proprietà


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