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Data: 13/12/2019 20:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Gli artt. 6, par. 1, lettera c), e 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE (tutela privacy), letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali che autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, ad esempio un sistema installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, qualora il fine sia quello di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni. E ciò anche senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel menzionato art. 7, lettera f). È il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza resa l'11 dicembre 2019 (sotto allegata), nella causa C-708/18.
Installazione telecamere di sorveglianza[Torna su] Il ricorrente, cittadino rumeno, residente e proprietario di un appartamento in condominio, evidenzia di come l'assemblea avesse adottato una decisione che approvava l'installazione di telecamere di sorveglianza nell'immobile. In esecuzione di tale decisione, venivano installate tre telecamere di sorveglianza in alcune parti comuni dell'immobile: la prima orientata verso la facciata dell'immobile, la seconda e la terza telecamera installate, rispettivamente, nell'atrio del piano terra e nell'ascensore dell'immobile. Il condomino si opponeva all'installazione, lamentando una violazione del diritto al rispetto della vita privata ed aveva adito il Tribunale al fine di ingiungere all'associazione dei comproprietari la rimozione delle telecamere. I comproprietari, invece, evidenziavano di aver deciso di installare le telecamere per controllare il più efficacemente possibile i movimenti in entrata e in uscita nell'immobile, a motivo del fatto che l'ascensore era stato oggetto di atti vandalici in numerose occasioni e che vari appartamenti nonché le parti comuni erano stati oggetto di effrazioni e furti. Illeciti che non erano stati impediti da altre misure adottate in precedenza consistenti in un sistema di sicurezza installato nell'atrio dell'immobile, composto da un citofono e da una carta magnetica. Il Tribunale superiore di Bucarest, investito della decisione, sospende il procedimento e chiede alla CGUE se è possibile utilizzare la videosorveglianza per garantire la sicurezza e la tutela delle persone, dei beni e dei valori e per la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata. Trattamento di dati personali automatizzato[Torna su] La Corte UE ritiene che un sistema di videosorveglianza mediante telecamere debba essere qualificato come trattamento di dati personali automatizzato qualora il dispositivo installato permetta di registrare e di stoccare dati personali, come delle immagini che consentano di identificare delle persone fisiche. E incombe al giudice del rinvio verificare se il sistema controverso nel procedimento principale presenti caratteristiche siffatte. Qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati dall'art. 6 della direttiva 95/46, e, dall'altro, rispondere a uno dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati, elencati all'art. 7 della medesima direttiva. Gli Stati membri non possono né aggiungere nuovi principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati personali, né prevedere requisiti supplementari che vengano a modificare la portata di uno dei principi previsti da tale articolo. Pertanto, per essere considerato legittimo, un trattamento di dati personali dovrà rientrare in uno dei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 95/46. Quando il trattamento dei dati personali è lecito?[Torna su] La menzionata norma pone tre condizioni cumulative affinché un trattamento di dati personali sia lecito: in primo luogo, il perseguimento di un legittimo interesse da parte del responsabile del trattamento oppure da parte del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati; in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito; in terzo luogo, l'esigenza che i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla protezione dei dati non prevalgano sul legittimo interesse perseguito. L'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 non esige il consenso della persona interessata che, tuttavia, figura quale condizione cui è subordinato il trattamento dei dati personali, unicamente all'articolo 7, lettera a), di detta direttiva. Nel caso di specie, l'obiettivo che persegue il responsabile del trattamento dei dati installando un sistema di videosorveglianza, vale a dire la protezione dei beni, della salute e della vita dei comproprietari di un immobile, è suscettibile di essere qualificato come legittimo interesse. Ancora, nel caso di specie, sembra essere soddisfatta anche la condizione attinente al sussistere di un interesse esistente e attuale, poiché, come osservato dal giudice del rinvio, prima della messa in opera del sistema di videosorveglianza si erano verificati furti, violazioni di domicilio e atti di vandalismo, e ciò malgrado l'installazione, nell'atrio dell'immobile, di un sistema di sicurezza composto da un citofono e da una carta magnetica. Trattamento proporzionato e minimizzazione dei dati[Torna su] Quanto alla necessità del ricorso a un trattamento dei dati personali ai fini della realizzazione del legittimo interesse perseguito, il giudice del rinvio dovrà verificare se il legittimo interesse del trattamento dei dati perseguito mediante la videosorveglianza controversa, che consiste nel garantire la sicurezza dei beni e delle persone e nel prevenire la realizzazione di illeciti, non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per le libertà e i diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. La condizione attinente alla necessità del trattamento, infatti, va esaminata unitamente al principio c.d. della "minimizzazione dei dati" sancito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46, secondo il quale i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati". Nel caso in esame, le esigenze attinenti al carattere proporzionato del trattamento di dati controverso sono state considerate, poiché inizialmente sono state attuate misure alternative rivelatesi insufficienti. Ancora, il dispositivo di videosorveglianza in questione era limitato alle parti comuni della comproprietà e alle vie di accesso a quest'ultima. Il carattere proporzionato del trattamento dei dati mediante un dispositivo di videosorveglianza, si legge in sentenza, deve essere valutato tenendo conto delle concrete modalità di attuazione e di funzionamento del dispositivo, che devono limitare l'incidenza del medesimo sui diritti e sulle libertà delle persone interessate, garantendo al tempo stesso l'efficacia del sistema di videosorveglianza in questione. La condizione attinente alla necessità del trattamento implica che il responsabile di quest'ultimo debba esaminare, per esempio, se sia sufficiente che la videosorveglianza funzioni soltanto di notte oppure al di fuori delle ore di lavoro normali e bloccare o sfuocare le immagini prese in zone in cui la sorveglianza non è necessaria. Diritti e libertà fondamentali della persona[Torna su] Infine, quanto alla terza condizione, la CGUE rammenta la necessità di effettuare una ponderazione degli opposti diritti e interessi in gioco sulla base delle circostanze concrete dello specifico caso in questione, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata. Il grave pregiudizio arrecato ai diritti e alle libertà della persona interessata deve essere preso in considerazione e bilanciato, caso per caso, con il legittimo interesse perseguito dal responsabile del trattamento oppure dal terzo o dai terzi ai quali i dati vengono comunicati. Per i giudici, deve tenersi conto della natura dei dati personali in questione, della loro natura eventualmente sensibile, nonché della natura e delle modalità concrete del trattamento dei dati di cui trattasi, in particolare delle modalità di accesso e del numero di persone posso accedervi. Tali elementi vanno poi bilanciati con l'importanza, per l'insieme dei comproprietari dell'immobile, del legittimo interesse perseguito nella specie mediante il sistema di videosorveglianza di cui trattasi, là dove quest'ultimo mira essenzialmente a garantire la tutela dei beni, della salute e della vita dei suddetti comproprietari.
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