Data: 16/12/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izza - A seguito delle novità apportate dalla manovra di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), alle lavoratrici è consentita la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Si tratta di un'opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità ante e post partum prevista dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001. Con la circolare n. 148/2019 (qui sotto allegata), l'INPS ha fornito le istruzioni per usufruire di tutto il congedo di maternità, pari a cinque mesi, a partire dal giorno successivo al parto.

La Circolare, soffermandosi sui dettagli del periodo indennizzabile, nonché sulle regole e modalità presentazione della domanda, "sblocca" la possibilità di fruire del congedo esclusivamente "post partum".

Documentazione sanitaria

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Per esercitare la facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, dovranno attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La documentazione sanitaria dovrà essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza e prodotta al datore di lavoro e all'INPS entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità).

Inoltre, le certificazioni mediche dovranno attestare esplicitamente l'assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni contenenti il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

Parto fortemente prematuro e rinvio del congedo

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In caso di parto fortemente prematuro, ovvero avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta, precisamente prima dell'inizio dell'ottavo mese di gestazione, l'opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sarà considerata come non effettuata.

Ancora, risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata, in quanto ciò non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

Flessibilità

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La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all'art. 20 del d.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell'ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell'ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

L'interruzione della flessibilità (volontaria o per fatti sopravvenuti) determina l'inizio del congedo di maternità, con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l'opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

Interdizione anticipata e prorogata

L'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell'inizio del congedo di maternità ante partum.
Invece, per l'interdizione dal lavoro derivante da condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non risulta compatibile con la suddetta facoltà, non essendo possibile riprendere l'attività lavorativa fino alla conclusione dell'interdizione prorogata.

Prolungamento diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità

Le lavoratrici che all'inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all'indennità di maternità, non potranno avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto.

Malattia

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L'insorgere di un periodo di malattia prima dell'evento del parto, comporta l'impossibilità di avvalersi dell'opzione di fruire del congedo secondo le modalità suddette. Ciò in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell'attestazione del medico specialista.

Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimarranno confermati gli effetti giuridici e medico legali dello stesso.

Dal giorno di insorgenza dell'evento morboso (anche un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizierà il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungeranno al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Maternità esclusivamente dopo il parto: la rinuncia

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Qualora la lavoratrice gestante manifestasse, espressamente o implicitamente, la decisione di non volersi più avvalere della predetta opzione dopo l'inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi ante partum e tre mesi post partum).

Pertanto, i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall'attività lavorativa. Alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

Lavoro a tempo parziale (part-time)

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Quanto all'erogazione dell'indennità di maternità nei casi di lavoro a tempo parziale, la stessa dovrà essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ciò vale sia nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, nonché di tipo orizzontale.

Paternità

In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest'ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Presentazione della domanda

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La scelta di avvalersi della maternità esclusivamente dopo il parto dovrà essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione. La domanda di maternità andrà presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità), esclusivamente in via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.

La documentazione medico-sanitaria andrà, invece, presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura "Contiene dati sensibili".

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