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Data: 16/12/2019 16:31:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 32702/2019 (sotto allegata) condividendo pienamente il ragionamento espresso dalla Corte d'appello nella decisione impugnata respinge il ricorso di una società, proprietaria di una catena di fast food, che nel 2023 aveva assunto un dipendente dapprima stipulando un contratto accessorio che prevedeva il pagamento con i voucher e in seguito assumendolo con uno di apprendistato. Dagli atti però è emerso che le mansioni assegnate al lavoratore non sono cambiate nel susseguirsi dei due contratti che quindi erano diversi solo nella forma, ma non nella sostanza. Ragione per la quale il contratto deve considerarsi come unico e di tipo subordinato.
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato[Torna su]
Il giudice d'appello respinge il reclamo avanzato nei confronti della decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso in opposizione di una catena di fast food, confermando così l'ordinanza emessa dopo la fase sommaria ai sensi della legge 92/2012. L'ordinanza aveva accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dall'ottobre del 2013. Essa aveva quindi dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente, aveva condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla reintegra. Dai documenti probatori erano emersi due distinti rapporti di lavoro, il primo di tipo accessorio iniziato a ottobre 2013, il secondo di 36 mesi di apprendistato professionalizzante, decorrente dal dicembre 2013. Il primo dei contratti doveva considerarsi come il mezzo per regolarizzare la successiva posizione lavorativa. Esso quindi era riconducibile a mere prestazioni lavorative con tutele previdenziali e assicurative minime. Il lavoratore in questo periodo però era stato inserito, come i colleghi assunti regolarmente, nei turni e nei reparti del negozio stabiliti dalla società. Per tutta la durata dei due rapporti di lavoro il dipendente era stato assoggettato al rispetto degli orari stabiliti dalla società e alle direttive della stessa e dei responsabili, per cui non c'era ragione di distinguere due tipologie contrattuali. Dalle prove orali era emerso inoltre che il lavoratore era stato impiegato per compiere mansioni piuttosto semplici nell'ambito comunque di un unico rapporto "precario" e prolungato, favorevole solo alla società. La corte evidenzia inoltre come, secondo quanto stabilito dall'art. 70 d. lgs. 276/2003 il limite di 2000 euro per prestazioni accessorie svolte a favore di un singolo committente durante l'anno solare, deve intendersi come compenso lordo che, suddiviso per il valore di ogni voucher pari a 10 euro ciascuno da come risultato 200 ore lavorative. Nel caso di specie però il lavoratore ha prestato 231 ore di lavoro accessorio, per un totale di 2310 euro, superando così il limite dei 2000 euro, con conseguente trasformazione del rapporto accessorio in subordinato. Il ricorso della datrice di lavoro[Torna su]
La società datrice ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 70 e 72 del dlgs. 276/2003, perché la sentenza ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra la stessa e il lavoratore, desumendolo dal tipo di mansioni svolte, visto che secondo la corte il lavoro accessorio "non poteva essere legittimamente utilizzato per prestazioni dal contenuto estremamente semplice e svolte con le modalità del lavoro subordinato, potendo lo stesso essere eseguito per qualsiasi tipo di prestazione lavorativa." Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 72 del D. LGS. 276/2003, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., perché la sentenza ha ritenuto che il limite massimo di 2000 euro per i compensi percepiti per prestazioni di lavoro accessorio dovesse essere riferito al valore nominale dei vouchers pari a 10,00 euro e non non al compenso percepito dal lavoratore di 7,50 euro. Al lavoro accessorio segue apprendistato con le stesse mansioni? Il rapporto è subordinato[Torna su]
La Cassazione, con la sentenza n. 32702/2019 rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Gli Ermellini rilevano come nel ricorso la datrice si sia limitata a censurare solo alcuni aspetti della sentenza della Corte d'Appello, la quale, ai fini del decidere ha invece anche rilevato l'assenza di una valida ragione per ricorrere a due contratti diversi per uno stesso e prolungato rapporto di lavoro, precario solo nella forma per coprire mansioni semplici, rimaste invariate durante tutto il rapporto lavorativo. Il primo motivo del ricorso quindi non riesce ad attaccare la ratio della decisione della corte d'appello che valorizza l'uniformità della prestazione lavorativa anche nel periodo dell'apprendistato, che rivela una discordanza tra forma e sostanza del lavoro e che si caratterizza per i connotati tipici del rapporto subordinato. Questa motivazione da sola regge l'intera decisione. Appare così superflua la parte in cui la corte specifica il superamento dei limiti di importo previsti per il lavoro accessorio. Il secondo motivo sollevato nel ricorso pertanto appare privo di interesse ai fini del decidere e viene così respinto. Leggi anche: - Voucher lavoro: da oggi al via le istruzioni per l'uso - Voucher lavoro: cosa cambia dopo il decreto dignità - Nuovi voucher, Presto e libretto famiglia - La disciplina del lavoro accessorio |
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