Data: 16/12/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 (sotto allegato) che ha l'effetto di modificare il saggio di interesse legale. Lo stesso scenderà allo 0,05% rispetto allo 0,8 del 2019.

Cosa sono gli interessi legali

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Gli interessi legali, si ricorda, sono quelli che si applicano in automatico ai rapporti tra le parti e che sono calcolati in base al tasso legale, determinato annualmente (per approfondimenti vai alla guida Interessi legali).

Interessi legali 2020

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Il decreto è stato emanato tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, e del tasso d'inflazione annuo registrato. In sostanza, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, si prevede che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sia fissata allo 0,05% in ragione d'anno.

Una innovazione rilevante, in particolare tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1284 c.c., a norma del quale il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno.

Tuttavia, la norma stessa consente al MEF, con proprio decreto da pubblicare in G.U. non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, di modificarne annualmente la misura proprio tenendo conto del summenzionato rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Interessi superiori alla misura legale

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La stessa norma consente alle parti di pattuire interessi superiori alla misura legale. Si tratta dei c.d. interessi convenzionali che, prevede la legge, dovranno essere necessariamente determinati per iscritto, altrimenti saranno dovuti nella misura legale.

Inoltre, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

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