Data: 17/12/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio con l'ordinanza n. 12567/2019 (sotto allegata) nega l'accesso al fascicolo elettronico al nuovo difensore di una srl, che intende agire in sede di gravame nei confronti del Comune di Fiumicino, perch� gli atti e i documenti necessari a improntare la difesa possono essere acquisiti dai precedenti difensori, obbligati in questo senso dal punto di vista giuridico e deontologico.

Rigetto istanza riduzione canoni

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Una Srl presenta istanza al Tar di annullamento di due determinazioni del Comune di Fiumicino con cui l'ente ha deciso per il rigetto dell'istanza di riduzione dei canoni demaniali marittimi e la decadenza della concessione demaniale intestata alla stessa. La Sezione adita del Tar per� rigetta il ricorso della societ�.

L'istanza di accesso agli atti e ai documenti

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A questo punto la srl, che manifesta l'intenzione di opporsi al rigetto attraverso il gravame, chiede di poter visionare gli atti e i documenti perch� il nuovo avvocato non faceva parte del collegio difensivo che l'aveva difesa e rappresentata nel primo grado di giudizio. La presa visione del fascicolo infatti si rende necessaria per consentire al nuovo difensore la predisposizione della sua attivit� difensiva.

Accesso al fascicolo per precedente difensore

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Il Tar del Lazio, sez. II, senza dilungarsi troppo nella motivazione, rigetta la richiesta di accesso al fascicolo telematico "perch� gli atti e i documenti richiesti ben possono essere acquisiti dai precedenti difensori che hanno in tal senso obbligo giuridico e deontologico."


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