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Data: 18/12/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – I pubblici registri immobiliari sono dei registri che raccolgono gli atti, i contratti e le informazioni che riguardano i beni immobili siti in Italia e i diritti reali su di essi insistenti.
Pubblici registri: i beni immobili[Torna su]
Prima di analizzare meglio la funzione e il contenuto dei pubblici registri immobiliari è quindi fondamentale comprendere bene cosa si intende per beni immobili. La definizione è fornita dall'articolo 812 del codice civile, in forza del quale sono beni immobili:
Tutti i beni non ricompresi nel suddetto elenco sono mobili. Pubblici registri immobiliari: gli atti da trascrivere[Torna su]
Chiarito cosa si intende per bene immobile, vediamo quali sono gli atti che li riguardano per i quali la legge prevede la trascrizione nei pubblici registri. In particolare, il codice civile impone la trascrizione per:
Altri atti soggetti a trascrizione nei pubblici registriVanno poi trascritti gli atti o i provvedimenti che producono uno dei predetti effetti in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, purché la legge non preveda che la trascrizione non serve o è richiesta a effetti diversi. Inoltre, nei casi specifici previsti dall'articolo 2643-bis del codice civile, la trascrizione è richiesta anche per i contratti preliminari che risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. Infine, si devono trascrivere:
La trascrizione è invece una possibilità, da utilizzare per l'opponibilità a terzi, per gli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela relativi a disabili, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche. Pubblici registri immobiliari: effetti della trascrizione[Torna su]
La trascrizione nei pubblici registri immobiliari ha un effetto fondamentale, in quanto solo una volta che la stessa è stata eseguita, gli atti producono effetto riguardo a terzi. Tuttavia, la trascrizione, anche una volta eseguita, non ha effetto contro colui che ha trascritto una trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, anche se l'acquisto risale a una data anteriore. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta. In ogni caso, la trascrizione, a prescindere da chi la faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Trascrizione nei pubblici registri immobiliari: la domanda[Torna su]
La domanda di trascrizione nei pubblici registri immobiliari va presentata al conservatore, producendo una copia autenticata del titolo, se si tratta di un atto pubblico o di una sentenza, o l'originale, se si tratta di scritture private. Se l'originale è depositato presso un notaio o un pubblico archivio, però, è sufficiente la copia autenticata dal notaio o dall'archivista. La domanda di trascrizione di una domanda giudiziale, invece, va fatta presentando una copia autentica del documento che la contiene, con la relata di notifica alla controparte. Se, infine, la domanda di trascrizione ha a oggetto un acquisto a causa di morte, occorre presentare il certificato di morte del de cuius e una copia o un estratto autentico dell'eventuale testamento. Ai predetti documenti va sempre allegata la cosiddetta nota di trascrizione. Il conservatore può rifiutare di ricevere una nota o un titolo solo se non è intelligibile o non ha i requisiti previsti dalla legge come indispensabili. Negli altri casi è tenuto a ricevere la consegna senza ritardo, a eseguire le trascrizioni, le iscrizioni o le annotazioni e a spedire le copie o i certificati. Il programma UNIMODSi precisa che l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 25 novembre 2019, ha stabilito che, dal 1° marzo 2020, la redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da presentare su supporto informatico dovrà essere fatta con il programma UNIMOD, così come avviene per le presentazioni telematiche. Pubblici registri immobiliari: conservazione dei titoli[Torna su]
I titoli consegnati per la trascrizione nei pubblici registri sono custoditi dal conservatore negli archivi, in appositi volumi. Uno degli originali della nota va inserito, con una numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note che costituisce il registro particolare delle trascrizioni. Il conservatore deve poi tenere un registro generale d'ordine nel quale ogni giorno annota, secondo l'ordine di presentazione, i titoli che gli sono rimessi ai fini della trascrizione, dell'iscrizione o dell'annotazione. Pubblici registri immobiliari: gli obblighi del conservatore[Torna su]
Il conservatore dei registri immobiliari è tenuto a rilasciare una copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni o il certificato che esse non vi sono a chiunque ne faccia richiesta. Inoltre, deve permettere l'ispezione dei registri e rilasciare copia dei documenti che conserva in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio al di fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio. |
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