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Data: 19/12/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 33362/2019 (sotto allegata) nel respingere il ricorso presentato da uno straniero presente irregolarmente nel nostro Stato da diversi anni e condannato per illeciti collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti, chiarisce in una sentenza complessa e dettagliata le ragioni del rigetto. In sostanza per gli Ermellini non si possono strumentalizzare i bambini e i possibili danni psicofisici che potrebbero riportare a causa dell'allontanamento del padre, al fine di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. I casi devono essere studiati e valutati singolarmente. L'art. 31 della legge 286/1998 infatti prevede, a tutela del minore, che il tribunale solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et� e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu� autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.
Permesso di soggiorno temporaneo e allontanamento[Torna su]
Un cittadino ucraino soggiornante irregolarmente in Italia si rivolge al Tribunale dei Minori chiedendo il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall'art 31 co. 3 del dlgs n. 286/1998. Nella richiesta deduce di risiedere in Italia da 15 anni, di convivere con una connazionale da cui ha avuto un figlio nel 2017 e che con loro vive anche il figlio avuto dalla donna da una precedente relazione. Il suo allontanamento creerebbe quindi un grave nocumento a suo figlio e a quello della compagna a causa del trauma da distacco, stante l'impossibilit� di portare la famiglia nel paese di origine, perch� teatro di guerra. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d'Appello respinge il reclamo avanzato dallo straniero avverso il provvedimento di primo grado. A motivo del rigetto il giudice d'appello grado che:
Il ricorso in Cassazione[Torna su]
Il soccombente ricorre quindi in Cassazione sollevando i seguenti motivi:
Figlio in Italia: non legittima lo straniero irregolare a restare[Torna su]
La Cassazione con ordinanza n. 33362/2019 rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile. Nella lunga motivazione la Corte analizza il primo motivo del ricorso sotto il profilo della ammissibilit� e della fondatezza nel merito, giungendo alle conclusioni che si vanno ad esporre. Prima di tutto gli Ermellini ritengono il primo motivo inammissibile perch� censura una valutazione di merito che non pu� essere esaminata in sede di legittimit�. Il ricorrente mira infatti a far riesaminare il punto fondamentale del primo motivo, ovvero che la sua espulsione dal territorio italiano provocherebbe un danno grave o il pericolo di un grave danno negli anni futuri al proprio figlio. Il fatto � che la gravit� dei motivi richiesti dall'art. 31 del dlgs n. 286/1998 � un apprezzamento che spetta solo al giudice di merito. In base a questo articolo infatti il permesso di soggiorno temporaneo pu� essere concesso solo se sussistono gravi motivi collegati allo sviluppo psico fisico del bambino, tenendo conto comunque della sua et� e delle sue condizioni di salute. I parametri dell'et� e delle condizioni di salute sarebbero sindacabili in Cassazione solo se il giudice di merito non ne avesse tenuto conto. Non pu�, al contrario, sindacarsi la sentenza che dopo aver preso in considerazione questi aspetti giunge alla conclusione che n� l'una n� l'altra integrano i gravi motivi necessari al rilascio del permesso temporaneo. In sostanza i "gravi motivi" una volta valutati con cura dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimit�, salvi i casi di motivazione contraddittoria o incomprensibile. Per quanto riguarda il merito del primo motivo di ricorso, gli Ermellini concludono per la sua infondatezza in quanto:
Per quanto riguarda infine il secondo motivo del ricorso, la Corte lo ritiene inammissibile perch� la disposizione di una perizia rientra nei poteri discrezionali del giudice, sindacabile solo se la consulenza costituisse l'unico mezzo per provare i fatti, circostanza che comunque dovrebbe essere dimostrata dal ricorrente e che nel caso di specie non si � verificata. |
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