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Data: 20/12/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La sentenza del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2019 (sotto allegata) ha chiarito in 30 pagine, in cui ha ripercorso cronologicamente tutta la vicenda, la normativa in materia e la più recente giurisprudenza, soprattutto costituzionale, che il limite del doppio mandato, dopo l'equiparazione disciplinare avvenuta grazie alla legge n. 113/2017, vale sia per i consiglieri dei consigli dell'ordine circondariali che per quelli del Consiglio nazionale Forense. Il segretario dell'ANF Luigi Pasini, alla luce di questa ordinanza richiama i colleghi al rispetto della regole.
Divieto del triplo mandato consecutivo[Torna su]
Un legale propone un 700 c.p.c per opporsi alla elezione di un avvocato, avvenuta in violazione della rotazione degli incarichi e del conseguente divieto del triplo mandato consecutivo introdotti dalla l. n. 247/2012, avendo già svolto due mandati consecutivi dal 2007 al 2018. Il Tribunale in accoglimento di questo ricorso, ordina al CNF di ammettere il ricorrente in via provvisoria a proprio membro, in rappresentanza del Distretto di Corte D'Appello di appartenenza, in luogo dell'altro avvocato, perché ineleggibile. Quest'ultimo però propone quindi reclamo avverso l'ordinanza di ammissione con un ricorso separato rispetto al CNF, anch'esso ricorrente in sede cautelare. Il Cnf e l'avvocato dichiarato ineleggibile chiedono quindi l'integrale riforma dell'ordinanza e il rigetto del ricorso 700 c.p.c deducendo tra l'altro :
Le difese del Ministero della Giustizia[Torna su]
Il convenuto Ministero della Giustizia costituitosi in entrambi i ricorsi riuniti eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda:
Il divieto del terzo mandato vale anche per i consiglieri del CNF[Torna su]
Il Tribunale di Roma evidenzia come la domanda cautelare richieda l'accertamento di due diverse situazioni soggettive: il diritto di elettorato passivo del reclamante e il contestato diritto del ricorrente reclamato, il cui elettorato passivo è invece pacifico. Risolte alcune questioni procedurali, il giudicante passa in rassegna tutta la normativa in materia, ossia la legge n. 247 del 31.12. 2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", la l. n. 113/2017 "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi" e il d.l. n. 135 del 14.12.2018 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" oltre alla giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale in materia. Dopo questa attenta e approfondita analisi il Tribunale giunge alla conclusione che:
Da qui la decisione finale del Tribunale di riformare l'ordinanza reclamata e, in accoglimento parziale delle domande avanzate dall'avvocato con ricorso 700 c.p.c, sospendere la proclamazione dell'Avvocato quale componente del Consiglio Nazionale Forense in rappresentanza del distretto di Corte d'Appello di appartenenza, negando tuttavia il subentro dell'avvocato reclamato. Leggi anche Avvocati: no al terzo mandato |
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