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Data: 22/12/2019 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Abolito a partire dal primo settembre 2020 il superticket, introdotto con la legge 296/2006 con conseguente incremento di 185 milioni di euro per il 2020 e di 554 milioni di euro annui a partire dal 2021 del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Una misura destinata a eliminare le disuguaglianze applicative del superticket, che fa parte di un pacchetto inserito nella manovra 2020 che prevede altri importanti interventi in ambito sanitario come quello finalizzato a stabilizzare la legge sul biotestamento, al rinnovo dei contratti dei medici del SS, alla stabilizzazione dei precari, all'acquisto di nuova strumentazione e a opere di edilizia sanitaria.
Addio al superticket[Torna su]
Il Superticket come prevede la manovra di bilancio approvata il 16 dicembre 2019 dal Sento, è abolito a partire dal primo settembre del 2020. A introdurre questa novità è il comma 446 della manovra il quale testualmente prevede che: "Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796." La norma nella manovra di bilancio[Torna su]
Scomponiamo la norma per vedere più nel dettaglio che cosa prevede. Prima di tutto il comma 446 cita il comma 516, lettera a) della legge n. 145/2018 il quale prevede che le misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi che le Regioni devono mettere in atto per accedere all'incremento del livello di finanziamento e che è subordinato ad un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021, devono riguardare in particolare "la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure." Da qui la decisione di abolire dal primo settembre 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni specialistiche ambulatoriale per coloro che non beneficiano dell'esenzione, contemplata dall'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale nello specifico dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro." Abolizione ticket: conseguenze finanziarie[Torna su]
L'abolizione del super ticket comporta che, come prevede il successivo comma 447 della manovra, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato deve essere incrementato di 185 milioni di euro per il 2020 e di 554 milioni di euro annui a partire dal 2021. Non solo, come dispone il successivo comma 448 è necessario ridurre la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 20 milioni di euro per il 2020 e di 60 milioni di euro annui a partire dal 2021. Detto Fondo è quello istituito per ridurre la quota fissa sulla ricetta per ottenere una maggiore equità e facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili. Il perché dell'abolizione del superticket[Torna su]
Il Ministro speranza ha voluto fortemente l'abolizione del superticket perché è una misura che crea disuguaglianze. Introdotto nel periodo della spending review, per permettere agli enti di disporre di entrate in grado di far funzionare comunque il settore sanitario, di fatto il superticket è stato applicato in modo diversificato da Regione a Regione. In alcune, tra cui Liguria, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia ad esempio il ticket viene applicato per intero, con esenzioni per particolari categorie di soggetti.In altri enti come la Valle d'Aosta, le provincia autonoma di Bolzano, il Lazio e la Basilicata non lo applicano. In altre ancora come il Piemonte, il Friuli e la Lombardia invece la quota è modulata in base al valore della ricetta. Differenza che non riguardano solo il Super ticket, ma anche il ticket. Da qui una diversità applicativa nei criteri e nella misura che crea una disparità di trattamento che il Ministro Speranza pare voglia colmare a partire dall'abolizione del superticket. Leggi anche: - Arriva la riforma del ticket sanitario |
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