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Data: 22/12/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Tra le varie novità introdotte dal decreto crescita n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 una favorisce i locatori. Il decreto modificando la formulazione dell'art 26 del TUIR in pratica consente al locatore di non dover pagare le tasse sui redditi percepiti fin dal momento in cui procede con l'intimazione di sfratto per morosità o con l'ingiunzione di pagamento nei confronti del conduttore moroso, senza dover attendere, come prevedeva il testo prima della modifica, la conclusione della procedura di convalida di sfratto per morosità. Un'ultima doverosa precisazione: la novità riguarderà i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a partire dal primo gennaio 2020.
Cosa prevede attualmente il Testo Unico delle imposte sui redditi[Torna su]
Per comprendere l'importanza della novità che a partire dal primo gennaio 2020 riguarderà i locatori, è opportuno prima vedere che cosa prevede il testo unico delle imposte sui redditi DPR n. 917/1986 per quanto riguarda i redditi fondiari. La norma che interessa analizzare in particolare è l'art. 26 che al comma 1 dispone che: "1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare." Dalla norma si evince chiaramente che i canoni di locazione possono non essere tassati solo se interviene il procedimento per convalida di sfratto, mentre per quelli non percepiti ma già tassati viene corrisposto un credito d'imposta di pari importo alla tassa già pagata. A partire dal 1° gennaio 2020 niente tasse sui canoni non percepiti[Torna su]
Rispetto alla normativa appena vista, il decreto crescita n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 all'art 3 quinques modifica il secondo periodo del comma 1 dell'art 26 del TUIR. In virtù di detto mutamento la disposizione recita testualmente: " I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento." Il cambiamento è evidente non solo dal punto di vista letterale, ma soprattutto pratico. In sostanza il decreto crescita anticipa il momento a decorrere dal quale il locatore non deve pagare le tasse se ancora non ha percepito i canoni di locazione previsti dal contratto. Costui non dovrà quindi più attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, è sufficiente che il mancato pagamento risulti dalla intimazione di sfratto per morosità o dall'atto di ingiunzione per il pagamento dei canoni non pagati I contratti interessati dalla novità del decreto crescita[Torna su]
La novità relativa all'anticipo della detassazione dei canoni non percepiti riguarderà solo i contratti di locazioni destinati ad uso abitativo stipulati a partire dal primo gennaio 2020, mentre "Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare." |
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