Data: 26/12/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio in vigore dal 25 dicembre 2019, introduce l'IVA agevolata sui prodotti igienico-sanitari per la protezione dell'igiene femminile. La c.d. "tampon tax", tuttavia, è ben lontana dall'essere applicabile a ogni tipo di assorbente o tampone, perché lo stesso provvedimento limita l'aliquota ridotta solo ad alcuni prodotti.
Andiamo con ordine:

Il dibattito: "il ciclo femminile non è un lusso"

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Il tema dell'aliquota IVA sui prodotti mestruali non è una novità, poiché il dibattito imperversa già da tempo e vi sono stati diversi tentativi di introdurre una "tampon tax". Tuttavia, la vicenda è stata recentemente oggetto di rinnovata attualità proprio in sede di discussione del decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio.

L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, è stata prima firmataria di un emendamento bipartisan (sottoscritto da altre 32 parlamentari) volto a inserire (tutti) i prodotti di igiene intima femminile tra quelli tassati con l'IVA ridotta al 10%.
Per approfondimenti: Assorbenti donne con Iva al 10%
La ratio dell'emendamento è ricollegabile al diverso trattamento che dovrebbe essere riservato a tali prodotti, attualmente tassati al 22% come i beni di lusso e non con l'IVA ridotta riservata ad altri beni ritenuti "necessari".

Se il primo Paese del mondo ad aver diminuito la tassazione sugli assorbenti è stato il Kenya, negli ultimi anni sono stati diversi gli interventi in tal senso: dal 2015 anche il Canada ha detto addio all'imposta sugli assorbenti, così hanno fatto l'India, la Giamaica, il Nicaragua, e diversi stati degli USA.

Diversi i casi "virtuosi" in Europa, dove una riduzione dell'IVA sui prodotti mestruali è stata avanzata, tra gli altri, da Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda (dove eccezionalmente è pari allo 0%) e altri. E, dal prossimo anno, nella lista dei paesi che applicano la riduzione figurerà anche la Germania.

La direttiva IVA

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A livello europeo, l'imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla c.d. direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In materia di aliquote, la direttiva prevede che l'aliquota normale d'imposta fissata da ciascun Paese membro non possa essere inferiore al 15%.
L'aliquota normale viene fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, ma agli Stati è anche consentito applicare una o due aliquote ridotte esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell'allegato III della direttiva, tra cui esplicitamente figurano i prodotti di protezione dell'igiene femminile.
In ogni caso, la misura dell'aliquota ridotta non potrà essere inferiore al 5 per cento. In deroga alle regole normali, alcuni Stati membri sono stati autorizzati a mantenere aliquote ridotte, comprese quelle superidotte o pari a zero, in alcuni ambiti, a condizione che tali aliquote fossero già in vigore al 1° gennaio 1991 e che la loro applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale.

L'IVA in Italia

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L'IVA sugli assorbenti in Italia è stata introdotta nel 1973 ed è gradualmente aumentata come avvenuto per altri prodotti, sino a raggiungere quota 22%, ovvero il valore dell'aliquota "ordinaria" applicata sulla maggior parte dei beni che vengono acquistati.

Il valore maggiore dell'IVA applicata su alcuni beni si giustifica in quanto nell'elenco sono presenti quei beni di largo consumo ritenuti non indispensabili, non "primari", tra cui, a titolo esemplificativo, abbigliamento, auto, e beni di lusso, prodotti tecnologici e così via.

L'elenco esaustivo è presente nel c.d. Testo Unico sull'IVA (d.P.R. n. 633/1972). Il pagamento dell'IVA, si rammenta, ricade completamente sul consumatore, ma a tale valore "ordinario" fanno eccezione una serie di beni sottoposti a tassazione ridotta.

Mentre alcuni prodotti sono esenti da IVA (ad esempio giochi scommesse e lotto, che cadono sotto l'ombrello dei monopoli, ma anche monete e lingotti d'oro da investimento), per altri beni si realizza un'eccezione alla regola dell'aliquota ordinaria.

Aliquote IVA ridotte

Ad esempio, si applica l'IVA ridotta al 4% su tutta una serie di beni considerati primari e/o deteriorabili o "monofase", tra cui pane, latte fresco, ortaggi e frutta, ma anche occhiali o protesi per l'udito, libri e manifesti elettorali.

Beneficiano di un'aliquota ridotta al 10%, invece, molti altri prodotti alimentari (carne, pesce, uova, cioccolato, ma anche tartufo e merendine), ma anche oggetti come i francobolli da collezione o quelli di antiquariato.

Assorbenti, pannolini e pannoloni, invece, sono esclusi dall'applicazione di un'aliquota agevolata e ricadono nell'applicazione di quella ordinaria al 22%. Ma, per quanto qui di interesse, assorbenti e prodotti mestruali possono davvero ritenersi beni di cui una donna può fare a meno e che, pertanto, è giustificato tassare allo stesso modo dei beni di lusso?

La risposta è facilmente intuibile, indipendentemente dall'essere o meno persone interessate dal ciclo mestruale, fenomeno biologico e di certo non controllabile, che costringe mensilmente tantissime donne all'acquisto di prodotti (dal costo affatto irrisorio) per affrontarlo. Si stima che, solo in Italia, siano vendute ogni anno 2.6 miliardi di salviette igieniche, tassate con IVA al 22%. Una situazione destinata a cambiare, in parte, dal prossimo anno.

Tampon Tax: IVA al 5% su assorbenti compostabili e lavabili

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Il decreto fiscale, recentemente convertito in legge, prevede che dal 1° gennaio 2020 scatti l'aliquota IVA ridotta al 5% sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile. Viene, dunque, modificato l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972. Ma attenzione prima di cantar "vittoria".

L'aliquota ridotta, infatti, non varrà su tutti i prodotti, ma solo per gli assorbenti compostabili (secondo lo standard UNI 13432:200) o lavabili e per le coppette mestruali. Una vittoria, dunque, ma di Pirro, posto che i suddetti rappresentano una minima parte dei prodotti in commercio e non sono comunemente preferiti dalle donne, per motivazioni che non è assolutamente dato sindacare.

Le reazioni

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Per il Ministro Gualtieri si tratta di "Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne", tuttavia la decisione non ha mancato di sollevare polemiche in quanto la "limitazione" sembrerebbe maggiormente diretta alla sostenibilità ambientale che all'abolizione di una disparità (di genere).

Vita Martinciglio (M5S) , prima firmataria dell'emendamento, ha dichiarato "Questo è solo il primo passo. Per me oggi non è una vittoria, è un primo segnale in vista di un preciso impegno da parte di questo governo di dare vita il prossimo anno ad una riforma strutturale e organica dell'Iva, perché il mio obiettivo è quello di tutelare tutte le donne, senza distinzioni. È un primo passo verso l'uguaglianza di genere".
La segretaria di "Possibile", Beatrice Brignone, in un post ha parlato di "Green Friday degli assorbenti" definendo la misura "assolutamente apprezzabile verso la sostenibilità ambientale", nonostante la battaglia per l'uguaglianza, che è alla base della tampon tax, sia proprio da tutt'altra parte.
"Ciascuna deve poter scegliere il prodotto più adatto al proprio corpo e in base a come si sente più a suo agio. Tutte devono poterlo fare e veder riconosciuto il bene essenziale più adatto a sé tassato come un qualsiasi bene essenziale. Quello di oggi è uno sconto su alcuni assorbenti che non sposta niente, né economicamente né politicamente" ha concluso Brignone.

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