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Data: 31/12/2019 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Diventa legge, a seguito della conversione del decreto fiscale (con legge n. 157/2019 in vigore dal 25 dicembre), la riforma dei reati tributari, che modifica la disciplina penale e la responsabilità amministrativa degli enti. Viene dunque confermato il complessivo impianto riformatore avanzato sotto la spinta dello slogan "manette agli evasori". Nel dettaglio, l'art. 39 del decreto inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente. In tal modo, molte fattispecie tributarie trovano spazio nel catalogo dei reati per cui è prevista, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente.
Pene inasprite e soglie di punibilità abbassate[Torna su] L'inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata; è stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è stato ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, il comma 1 dell'articolo 39, modifica molte delle fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta[Torna su] La reclusione prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sale da 4 a 8 anni, ma rimane l'attuale cornice edittale (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l'ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100 mila euro. Scatta la confisca allargata quando i passivi fittizi sono superiori a 200 mila euro, oltre alla responsabilità amministrativa dell'ente. La pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sarà la reclusione da 3 a un 8 anni (anziché da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). Prevista la confisca allargata se l'imposta evasa è superiore a 100mila euro, oltre alla responsabilità amministrativa dell'ente. In entrambi i casi, i delitti potranno estinguersi attraverso l'integrale pagamento del debito tributario a seguito di ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico Dichiarazione infedele[Torna su] In caso di dichiarazione infedele, la pena della reclusione passa, nel minimo, da 1 a 2 anni e, nel massimo, da 3 anni a 4 anni e 6 sei mesi. Abbassate le soglie di punibilità del reato che scatterà qualora il valore dell'imposta evasa sia superiore a 100 mila euro (non più 150 mila) e l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (anziché 3). Esclusa la punibilità qualora le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Non consentita la confisca allargata. Omessa dichiarazione[Torna su] La riforma innalza le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto d'imposta: scatterà la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni). Cadute le disposizioni che inizialmente prevedevano la confisca allargata. Fatture per operazioni inesistenti[Torna su] Modificato il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con un aumento di pena analogo a quanto fatto per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si passa dunque alla reclusione da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a €100.000. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a 100 mila euro. Scatta la confisca allargata quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro. Occultamento o distruzione documenti contabili[Torna su] La pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili passa, nel minimo, da un anno e sei mesi a 3 anni e, nel massimo, da 6 a 7 anni. A questo delitto non è applicabile l'istituto della confisca allargata, mentre la sua commissione può dar luogo, invece, a responsabilità amministrativa dell'ente. Confisca allargata[Torna su] Come anticipato, il Decreto Legge prevede che, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, trovi applicazione la c.d. confisca allargata di cui all'art. 240-bis del codice penale e dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il decreto-legge, dunque, integra l'elenco dei delitti per i quali il legislatore consente la confisca allargata con i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, che presentino specifiche caratteristiche di offensività. In particolare, la confisca allargata è consentita solo in relazione a delitti caratterizzati da condotte fraudolente. Si precisa, inoltre, che l'istituto della confisca allargata potrà essere applicato solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma. Quando scatta la confisca allargataIn sintesi, l'art. 240-bis c.p. si applicherà, in particolare, solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti: - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; - emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro; - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000) quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100 mila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200 mila euro.. Quando non scatta la confisca allargataIn sede di conversione, sono state soppresse le previsioni del D.L. che consentivano, anche in questi casi, la confisca allargata, dunque non si ricorrerà ad essa in caso di: - delitto di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000); - delitto di omessa dichiarazione del contribuente (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 74/2000) e di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta (art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 74/2000) quando l'imposta evasa e le ritenute non versate siano superiori a 100.000 euro; - delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000); - delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000) quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro. Non punibilità per ravvedimento[Torna su] Si consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario. Nel dettaglio, si aggiungono tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico: - il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000); - il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000). |
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