Data: 22/12/2019 15:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Più tutele per chi fa acquisti online grazie alla pubblicazione, il 18 dicembre scorso, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Direttiva 2019/2161 (in allegato).

L'obiettivo della direttiva Ue

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L'obiettivo è una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Il provvedimento, che modifica le precedenti direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, è stato adottato lo scorso 8 novembre 2019.

Recepimento entro il 2021

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Adesso gli Stati membri avranno tempo fino al 28 novembre 2021 per adottare pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. E dovranno informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 28 maggio 2022. Infine, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Tutela consumatori: contenuti della direttiva

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La ratio è mettere ko definitivamente le pratiche commerciali sleali o ingannevoli in tutta l'area europea. Quindi, tra le novità che la direttiva predispone, in particolare: la semplificazione dei criteri sul livello delle sanzioni per le violazioni del diritto comunitario in materia di consumatori; rimedi individuali per consumatori lesi da pratiche commerciali sleali (ad esempio il marketing aggressivo); maggiore trasparenza nelle transazioni online, anche rispetto all'utilizzo di recensioni online, alla fissazione personalizzata dei prezzi o alla classificazione dei prodotti; la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali in formato gratuito; eliminazione di oneri sproporzionati; obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso; indicazioni chiare sulle riduzioni dei prezzi; chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali; chiarimenti sul trattamento che i Paesi membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti di doppia qualità.


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