Data: 28/12/2019 23:00:00 - Autore: Floriana Baldino
Avv. Floriana Baldino - Purtroppo la situazione economica italiana, in gravissima crisi, fa registrare un vertiginoso aumento delle procedure esecutive contro i beni mobili ed immobili di debitori in grave crisi di liquidità, in crisi però non per una gestione irresponsabile delle loro attività, bensì in conseguenza della grave crisi economica che ha travolto e coinvolto il nostro paese e non solo.

Sovranidebitamento  e legge salva suicidi

Più volte abbiamo trattato il tema del sovraindebitamento, la cosiddetta legge "salva suicidi", legge 3/2012, l'unica legge che consente agli imprenditori non fallibili, ma anche ai normali consumatori, di liberarsi da tutti i debiti, ed in alcuni casi finanche di salvare la loro prima abitazione (leggi Sovraindebitamento: vanno considerate anche le ragioni del creditore).
Diversi e numerosi tribunali si dimostrano ormai molto sensibili sul tema dell'esdebitazione, e laddove vengono verificati i requisiti di meritevolezza da parte del debitore sovraindebitato, concedono loro una seconda chance consentendo di ripartire senza avere più il peso dei debiti accumulati con la precedente attività lavorativa svolta.

In generale, a seguito del deposito dell'istanza  del sovraindebitamento , il giudice delegato nella procedura di esdebitazione blocca le procedure esecutive e revoca tutti i pignoramenti in corso, ciò per consentire al debitore di mettere a disposizione il proprio patrimonio attivo, quindi tutti i crediti ed i beni in suo possesso, per la soddisfazione di tutti i creditori e non soltanto a favore di uno di essi.

Nella procedura di accordo della crisi e di liquidazione del patrimonio il blocco delle azioni esecutive opera automaticamente, ma può accadere, come di fatto è accaduto presso il Tribunale di Udine (vedi provvedimento sotto allegato), che sia proprio il creditore a rinunciare alla procedura esecutiva già avviata.

Procedura esecutiva sospesa

Nel caso di specie, il debitore, un grande imprenditore, stava subendo dalla banca creditrice diverse e ripetute procedure esecutive contro i beni immobili ancora a disposizione, invero pochi ormai quelli rimasti nella sua disponibilità essendo stati, la maggior parte di essi, già venduti all'asta prima che l'imprenditore, in grave crisi, decidesse di avviare la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 (legge "salva suicidi").

Una volta avviata la procedura del sovraindebitamento, nel caso di specie un piano di liquidazione del patrimonio, e dopo aver notificato alla Banca procedente l'avvio della procedura di liquidazione del patrimonio, l'istituto di credito stesso, nel pieno rispetto della norma "salvasuicidi", depositava a sua volta, nella procedura esecutiva avviata, su specifica richiesta del debitore, istanza di sospensione ex art. 624 bis. c.p.c. per la durata di 24 mesi, il tempo massimo previsto dalla legge.

Se in un primo momento la banca aveva creduto di poter avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore in applicazione dell'art. 41 T.U.B., lo scrivente avvocato aveva fatto notare invece che l'applicazione del preteso privilegio, nella disciplina del sovraindebitamento, era stato categoricamente escluso, e che invece nella legge salva-suicidi era previsto il blocco automatico di tutte le azioni esecutive.

La banca creditrice quindi, preso atto di tutte le eccezioni di parte sollevate, decideva di depositare istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c, per la durata massima prevista, ovvero per due anni, nella procedura  esecutiva promossa in danno del debitore esecutato.

Automatic stay

La legge "salvasuicidi" infatti consente, una volta avviata la procedura e fintanto che non vi sia stata la vendita o l'assegnazione delle somme pignorate, di bloccare: "la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano".

Sempre il giudice del sovraindebitamento può inoltre, per soddisfare tutti i creditori in modo equo, revocare esistenti pignoramenti di terzi, ordinando la restituzione delle somme accantonate (cfr. Piano del consumatore: pignoramento stipendio sospeso).

Tuttavia nella procedura di accordo di composizione della crisi e in quella di liquidazione del patrimonio, la legge prevede il blocco automatico di tutte le azioni esecutive, il c.d. automatic stay, e difatti l'art. 10 comma 2 lett. c) legge 3 /2012 prevede che con il decreto di ammissione e di fissazione dell'udienza il giudice: "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali...".

Una parziale vittoria per il momento per il debitore esecutato, che attende fiducioso l'esdebitazione con un taglio notevole del proprio debito.


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