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Data: 28/12/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate: il Consiglio di Stato con il parere n. 3185/2019 (sotto allegato), dice sì allo schema di decreto del ministero della Giustizia sulle specializzazioni degli avvocati. Aumentano le specializzazioni e cambia il colloquio per ottenere il titolo. Il Cnf si dice contento del risultato raggiunto, frutto della collaborazione e del dialogo con gli ordini territoriali e le associazioni e che potrà comunque andare incontro a futuri aggiornamenti per renderlo sempre al passo con le evoluzioni del mercato.
Ok del Consiglio di Stato al decreto sulle specializzazioni[Torna su]
Il Consiglio di Stato con parere n. 3185 del 19 dicembre 2019 esprime un giudizio positivo sullo schema di decreto del ministero della giustizia contenente il "regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.". Il Ministero dopo vari interventi del Tar Lazio ha apportato diverse modifiche al testo, che si vanno a illustrare distintamente. Avvocati: nuova ripartizione delle specializzazioni[Torna su]
Una delle critiche principali rivolte dal Consiglio di Stato allo schema del decreto riguardava la definizione delle specializzazioni. Non solo, condividendo quanto affermato in precedenza dal Tar Lazio, il Consiglio rileva una "suddivisione delle specializzazioni palesemente irragionevole" che oltretutto omette diverse discipline giuridiche. La tripartizione classica tra diritto civile, penale e amministrativo infatti ha allargato a dismisura le materie del primo settore, lasciando inalterati e privi di distinzione interna gli altri due. Da qui la decisione di articolare i tre settori nelle seguenti specializzazioni:
Suddivisione che è il frutto di un'analisi, realizzata attraverso questionari telematici e focus group, più attenta al gap tra domanda e offerta, alle inevitabili differenze territoriali e dimensionali tra grandi città e territori rurali e alla crescente innovazione tecnologica. Specializzazione che in ogni caso funziona solo se coordinata per aumentare la qualità dell'offerta, stante il rischio di creare barriere cognitive con i potenziali clienti. Il colloquio per il titolo di specialista[Torna su]
Per quanto riguarda il colloquio, il Consiglio di Stato premia il fatto che l'attuale schema di decreto presti maggiore attenzione alla terzietà della Commissione giudicante. Lo schema prevede infatti che il titolo di avvocato specializzato debba essere riconosciuto previo colloquio svolto di fronte ad una Commissione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio delle giurisdizioni superiori e da due professori di ruolo competente nel settore in cui il candidato desidera specializzarsi. Al Consiglio nazionale Forense la nomina di uno dei componenti, a un decreto ministeriale invece l'individuazione dei restanti. Obiettivo del colloquio inoltre non è sottoporre l'avvocato ad un esame, ma verificare la completezza e la congruenza dei titoli e della documentazione prodotta ai settori e agli indirizzi di specializzazione. Meno peso alla quantità degli incarichi, in favore della qualità. Sanzioni disciplinari[Torna su]
Sparisce dal testo dello schema di decreto la norma che disponeva una sanzione per chi avesse speso illegittimamente un titolo di specializzazione non conseguito, in quanto già oggetto di una disposizione disciplinare prevista dal Codice Deontologico, che quindi avrebbe dato vita a una inutile duplicazione. L'articolo 35 del codice deontologico impone infatti tutta una serie di doveri informativi improntati a correttezza, mentre il successivo art. 36 vieta nello specifico l'esercizio di attività professionale senza titolo. Leggi anche Avvocati: ecco il nuovo decreto sulle specializzazioni |
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