Data: 01/01/2020 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il 2019 è stato un anno molto importante sotto diversi aspetti, tra i quali deve essere segnalato anche, come sempre, il contributo dato dalla giurisprudenza all'evoluzione e all'interpretazione del diritto.

Ripercorriamo, quindi, alcune delle più importanti pronunce emanate dalla Corte di cassazione durante l'anno:

Distinzione tra lieve entità e particolare tenuità

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Con la sentenza numero 35843/2019, la Corte di cassazione penale si è soffermata sulla differenza tra lieve entità e particolare tenuità del fatto, ponendo in evidenza l'autonomia tra i due concetti e sottolineando, tra le altre cose, che la circostanza che in un processo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale, sia stata negata la particolare tenuità del fatto non vuol dire necessariamente che questo non possa essere qualificato come di lieve entità, ai fini del riconoscimento di una circostanza attenuante.

In altre parole, i giudici hanno chiarito che se un comportamento ha una portata tale da non renderlo penalmente irrilevante, lo stesso può comunque avere una rilevanza penale limitata che permetta di qualificarlo come di lieve entità.

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La responsabilità dei magistrati

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Interessante è poi la sentenza numero 11747/2019, che ha dettato degli importanti principi in tema di responsabilità dei magistrati.

In particolare, con essa le Sezioni Unite hanno chiarito che il magistrato non può rispondere disciplinarmente se emana una pronuncia che si discosta da quanto statuito dalla Corte costituzionale o dalla Corte di cassazione, non trattandosi di fonti del diritto vincolanti per il giudice.

Quest'ultimo, infatti, è sindacabile solo se, con negligenza inescusabile, pronuncia una sentenza che sconfina in un provvedimento abnorme.

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Il PM deve dimostrare il funzionamento dell'etilometro

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Con la pronuncia numero 38618/2019, la Cassazione ha introdotto nel processo penale un principio ormai consolidato in ambito civile, affermando che, nei processi per guida in stato di ebrezza, è il pubblico ministero che deve dimostrare di aver accertato il regolare funzionamento dell'etilometro utilizzato e di aver espletato delle adeguate verifiche su di esso.

Se, quindi, l'alcoltest risulta positivo, la pubblica accusa è tenuta a provare il funzionamento, l'omologazione e la revisione dell'apparecchio utilizzato per i controlli.

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Niente più panino a scuola

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La sentenza numero 20504/2019, invece, ha messo la parola fine sulla disputa tra i sostenitori del panino confezionato a casa e le scuole che negavano la possibilità di consumare tra i banchi il pasto preparato da mamma e papà.

Per le Sezioni Unite, infatti, non esiste "un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici".

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Niente diplomati nelle graduatorie scolastiche

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Infine, restando in tema scuola, merita di essere segnalata l'ordinanza numero 19679/2019 che, a conferma di quanto già statuito dal Consiglio di Stato, ha escluso i diplomati dalle graduatorie a esaurimento per le scuole materne ed elementari.

Chi ha un diploma magistrale, quindi, non può accedere alle Gae se non ha partecipato alle sessioni di abilitazione o ai concorsi.

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