Data: 01/01/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Conferme e novità anche per il comparto pensioni. È questo lo scenario che si presenta per il prossimo anno a seguito dell'intervento della Legge di Bilancio 2020. Confermate, in particolare, Quota 100, Opzione donna e Ape sociale; rivista la disciplina della rivalutazione e del riscatto dei contributi.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

[Torna su]
La manovra si sofferma sulla disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, modificando la disciplina transitoria per gli anni 2020-2021 e introducendo una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022.

Per quanto riguarda la disciplina valida per il triennio 2019-2021, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).
Le nuove norme a decorrere dal 2022, prevedono invece l'applicazione della perequazione:
- nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore);
- nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore);
- nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.

Pensione di cittadinanza

[Torna su]
Per l'anno prossimo è confermata anche la Pensione c.d. di cittadinanza, la misura per il contrasto alla povertà delle persone anziane, destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010).

La manovra, a decorrere dal 2020, prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Inoltre, dalla medesima annualità e al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli istituti di patronato,viene disposto l'incremento di 5 milioni di euro del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sarà un apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.

Ape Social

[Torna su]
Prorogata per tutto il 2020 anche la sperimentazione della c.d. APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Ancora, si prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui al
secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, della L. 205/2017), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.
Di conseguenza, si provvede a un adeguamento dei termini e delle scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Quota 100

[Torna su]
Confermata per il 2020 anche Quota 100, la pensione sperimentale che consente di lasciare il lavoro al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (ovvero quando la somma dell'età e degli anni di contributi versati sia pari a 100).

Proroga Opzione donna

[Torna su]
Prorogata per il prossimo anno anche "Opzione donna", l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne. Potranno fruirne anche le lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti (35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome) entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come previsto sinora.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Posticipata al 29 febbraio 2020 (anziché il 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.


Tutte le notizie