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Data: 02/01/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2020 i buoni pasto in formato elettronico sono ancor più convenienti, complice la modifica alle deduzioni per i ticket delle mense aziendale in formato cartaceo. Sono le novità previste dalla legge di bilancio 2020.
Buoni pasto 2020: stretta sui buoni cartacei[Torna su] Le nuove soglie di esenzione fiscale previste dal comma 677 della manovra hanno come obiettivo quello di favorire una maggiore digitalizzazione e tracciabilità dei ticket, nonché a rendere più facili i controlli. Per questo la stretta sui buoni cartacei è controbilanciata da maggiori incentivi per chi adotta buoni elettronici. Di conseguenza, a meno di non virare sui ticket elettronici, imprese e addirittura i lavoratori rischiano di vedersi addebitare un maggior imponibile in busta paga sul quale saranno calcolate Irpef, addizionali, contributi Inps e così via. Si stima che il prossimo anno la misura porterà nelle casse dello Stato entrate per oltre 51 milioni di euro. Attualmente, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali[Torna su] Con la novella in esame viene differenziata la disciplina delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto da quella delle indennità sostitutive, prevenendo nuove soglie di esenzione fiscale e nuovi limiti giornalieri. Buoni pasto elettronici più convenienti[Torna su] Qualora i ticket siano erogati in formato elettronico, la quota non sottoposta a imposizione è elevata da 7 a 8 euro. Invece, ove i buoni pasto siano erogati in formato diverso da quello elettronico (dunque cartacei), la quota che non concorre alla formazione del reddito da lavoro è stata ridotta da 5,29 a 4 euro. Il limite giornaliero dei 5,29 euro viene, invece, mantenuto per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (in particolare cantieri edili) o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Vai alla guida sui Buoni pasto |
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