Data: 31/12/2019 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La manovra di bilancio 2020 elimina la Tasi dal sistema impositivo dei Comuni. D'ora in poi solo l'IMU graverà fiscalmente sugli immobili di cittadini e imprese. Con l'abolizione della Tasi il Governo ha semplificato il sistema, eliminando una tassa che in effetti non era che un duplicato dell'IMU, visto che, come quest'ultima, aveva come presupposto impositivo il possesso di beni immobili.

Per comprendere al meglio le novità introdotte dalla manovra, analizziamo in breve e separatamente IMU e TASI, poi la differenza principale tra le due forme impositive e dopo aver individuato le motivazioni della riforma, vediamo cosa è cambiato e cosa è rimasto invariato nella disciplina dell'IMU, che è già stata soprannominata "Nuova Imu" o "Super IMU".

Cos'è l'IMU

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L'IMU o imposta municipale propria si applica ai possessori di fabbricati (escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e terreni agricoli. L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie, dal concessionario in caso di concessione di aree demaniali e infine dal locatario del contratto di leasing. Dal 2012 l'IMU ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la legge n. 147/2013 l'ha inclusa insieme a TASI e TARI nella IUC, l' imposta unica comunale.

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Cos'è la TASI

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La TASI o Tributo per i servizi indivisibili si applicava ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati (tranne l'abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - e di aree edificabili. Esclusi invece i terreni agricoli. La TASI era dovuta dal titolare del diritto reale e, se l'immobile era occupato da un soggetto diverso, anche dall'occupante (nella misura fissata dal comune compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta totale).

IMU e TASI: differenze

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IMU e TASI, a una prima lettura, sembrano identiche. In realtà una differenza esiste. La TASI ha natura di tassa, legata quindi a particolari servizi erogati dal Comune, che devono essere specificati in una apposita delibera comunale. L'IMU invece è un'imposta e come tale serve per coprire in generale i bisogni del Comune, senza che sia necessaria una delibera che giustifichi dettagliatamente le ragioni della sua applicazione. L'IMU quindi si presta più facilmente a manovre di aumento, perché l'ente non deve motivare le ragioni per le quali lo dispone, contrariamente a quanto sarebbe necessario per la TASI.

Arriva la nuova Imu o Super Imu

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La manovra di bilancio 2020, modificando il quadro normativo descritto, dispone l'abolizione della TASI, il cui gettito va a rimpolpare quello della nuova IMU. In effetti il presupposto applicativo di IMU e TASI, ossia il possesso di beni immobili, ha creato non pochi problemi applicativi e una "duplicazione impositiva" sulla medesima base imponibile, che ha gravato inutilmente sui contribuenti e ha reso il sistema impositivo dei comuni farraginoso e complesso. Da qui la volontà di semplificare il sistema, attraverso l'abolizione della TASI e mantenere l'IMU, che dal primo gennaio 2020 quindi sarà l'unica imposta applicata dai Comuni sugli immobili.

Nuova Imu: aliquota 8,6 e altre novità

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La riforma, che passa attraverso l'abolizione della TASI e alla nascita della nuova IMU porta con sé inevitabili elementi di cambiamento:

  • L'aliquota base IMU passa all' 8,6 per mille anche se viene data libertà ai Comuni di aumentarla di due punti, portandola al 10,6 per mille o di azzerarla completamente. I Comuni che però hanno già deliberato un aumento della Tasi dello 0,8 per mille possono approvare l'aliquota IMU fino all'11,4 per mille. Misure particolari per determinate categorie di immobili, come l'1 per mille previsto per gli immobili rurali di natura strumentale.
  • Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da più contitolari, ogni quota deve tenere conto delle eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno singolarmente, senza possibilità di estenderle agli altri.
  • Solo in caso di affidamento di figli minori in sede di separazione o divorzio, l'assegnatario è soggetto passivo dell'imposta.
  • La quota compresa tra il 10 e il 30% prima posta a carico dell'inquilino, con la riforma va a gravare sul proprietario. Inquilini e comodatari sono esclusi dall'imposta.
  • L'eliminazione della TASI comporta il venir meno, da parte dei Comuni, dell'obbligo di dover individuare, con regolamento, i servizi indivisibili e di indicare per ciascuno i costi da coprire con il tributo.
  • Il mese in cui si procede all'acquisto dell'immobile viene conteggiato per intero a carico dell'acquirente se nel mese considerato, lo possiede per almeno 15 giorni.
  • "Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. "

Nuova Imu: cosa resta invariato

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A parte queste novità la parte restante del regime IMU resta invariato:

  • Continuano a non essere assoggettate al pagamento dell'Imu le prime case che non rientrano nelle categorie catastali che identificano le abitazioni di lusso (A1, A8 o A9).
  • Invariate le esenzioni e le agevolazioni IMU, tranne quelle per i pensionati Aire.
  • Invariate anche le scadenze: "i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.""In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio"che dovrà tenere conto di eventuali aumenti o diminuzioni dell'aliquota dell'8,6 per mille, se deliberati dai Comuni.
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