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Data: 03/01/2020 11:00:00 - Autore: Marco Sicolo Avv. Marco Sicolo - I diritti di copyright riguardano quell'insieme di prerogative che spettano all'autore di un'opera dell'ingegno e, in senso più ampio, possono riguardare anche i diritti di sfruttamento economico dell'opera e i diritti spettanti ad altri soggetti in relazione alla medesima opera (c.d. diritti connessi).
Diritto d'autore e diritti di copyright[Torna su]
La disciplina dei diritti di copyright nell'ordinamento italiano è contenuta, in massima parte, nella legge n. 633 del 1941, conosciuta come Legge sul diritto d'autore. In effetti, i concetti di copyright e di diritto d'autore sono affini ma non combaciano perfettamente. Con il primo termine, infatti, ci si riferisce al diritto di utilizzo per lo sfruttamento economico di un'opera depositata, mentre il concetto di diritto d'autore, su cui si incentra la normativa nostrana, attiene in primo luogo alla paternità morale dell'opera. Quando sorge il diritto d'autore[Torna su]
Il diritto d'autore sorge sin dal momento della creazione dell'opera, che può consistere in un'opera letteraria, cinematografica, musicale, fotografica, informatica, architettonica, etc. Sin dal principio, dunque, l'autore acquisisce il diritto ad essere riconosciuto come tale e detiene il diritto esclusivo di utilizzazione dell'opera. Solitamente, lo stesso provvede poi a registrare l'opera, ad esempio presso la SIAE, per dimostrarne più agevolmente la paternità e per affidarsi alla gestione dei diritti di sfruttamento da parte dell'ente. I diritti di utilizzazione economica dell'opera[Torna su]
Oltre al diritto morale di paternità dell'opera, infatti, in capo all'autore sorgono anche una serie di diritti di utilizzazione economica della stessa. Ad esempio, la riproduzione, la distribuzione e la diffusione dell'opera possono essere realizzate solo previo consenso dell'autore (e solitamente dietro corrispettivo). La titolarità di tali diritti di utilizzazione economica dell'opera spetta all'autore per tutta la sua vita e successivamente si trasmette ai suoi eredi, fino a 70 anni dopo la sua morte. Solo da questo momento in poi, l'opera diventa liberamente riproducibile da chiunque. I diritti connessi[Torna su]
Come anticipato, anche soggetti terzi possono divenire titolari di diritti in relazione a un'opera altrui. Ciò può avvenire, ad esempio, in ambito musicale a favore dell'interprete di un brano musicale scritto da un'altra persona. Anche l'artista, infatti, può percepire dei compensi economici, solitamente calcolati in misura percentuale, in relazione allo sfruttamento dell'opera tramite la sua riproduzione, distribuzione o diffusione, ad esempio da parte delle emittenti radiofoniche. A norma della legge sul diritto d'autore, inoltre, all'interprete spetta anche la facoltà di autorizzare (e quindi, eventualmente, di vietare) la riproduzione e la diffusione della sua interpretazione dell'opera, ad esempio quando tali attività possano arrecargli pregiudizio anche solo sul piano morale. Come si vede, quindi, anche i cosiddetti diritti connessi, cioè quelli che spettano a soggetti diversi dal creatore dell'opera, rilevano sia sul piano morale che materiale. Anche i diritti connessi, peraltro, come i diritti di utilizzazione economica spettanti al titolare del diritto d'autore, possono essere venduti o trasmessi a terzi, ad esempio con contratto di licenza (v., in proposito, la nostra guida generale sul copyright). Le sanzioni per la violazione dei diritti di copyright[Torna su]
La legge italiana tutela i diritti di copyright predisponendo un articolato sistema di sanzioni per punire le violazioni del diritto d'autore. In particolare, l'autore dell'opera ha il diritto di inibire e far cessare ogni attività non autorizzata e di chiedere il risarcimento del danno subito. Per far ciò, può avvalersi dei canali della giustizia ordinaria o di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, come quello predisposto dall'AGCOM. Quest'ultima soluzione risulta particolarmente efficace in relazione alla diffusione e riproduzione di contenuti coperti da copyright su internet e sulle principali piattaforme social (vedi meglio, sul punto, il nostro approfondimento sulle violazioni del copyright). Ricordiamo, infine, che gli artt. 171 segg. della Legge sul diritto d'autore prevedono anche una serie di sanzioni penali (multa e reclusione) a carico di quanti pongono in essere comportamenti in violazione dei diritti di copyright (es. abusiva riproduzione, duplicazione, vendita o noleggio di materiale protetto da diritto d'autore). Per ulteriori approfondimenti, vedi anche la nostra guida generale sul copyright |
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