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Data: 05/01/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]() di Annamaria Villafrate - Confermata la pena della sospensione dalla professione irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina e ribadita dal CNF nei confronti di un'avvocata, responsabile di aver percepito compensi da una propria assistita, senza fattura e senza curarne gli interessi. La professionista non ha infatti intrapreso, in favore della cliente, alcuna azione di natura giudiziale o stragiudiziale in una controversia di lavoro. Queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite che con la sentenza n. 34476/2019 (sotto allegata) ha rigettato il ricorso della professionista, ritenendo corretto l'esito del giudizio del collegio territoriale sul disvalore della condotta dell'avvocata.
Avvocato sospeso dalla professione per un anno[Torna su]
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti una avvocata, ritenuta responsabile:
Per i fatti descritti il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Umbria sanzionava l'avvocata con la pena della sospensione dalla professione per un anno. Per il CNF il ricorso dell'avvocata � inammissibile e infondato[Torna su]
La professionista contesta la decisione di fronte al CNF che rigetta il ricorso, dichiarando inammissibile e infondato nel merito il motivo d'impugnazione dell'incolpata, fondato esclusivamente su deposizioni testimoniali di soggetti la cui attendibilit� non � stata accertata da ulteriori testi o supplementi istruttori. La professionista ricorrente si � limitata a contestare la decisione del consiglio di disciplina, lamentando un'istruttoria incompleta e l'assenza degli illeciti a lei contestati, senza per� indicare nello specifico le parti del provvedimento oggetto di contestazione, gli errori commessi nella ricostruzione della vicenda, le circostanze da cui sarebbero scaturite le sue violazioni e le ragioni logico giuridiche errate che avrebbero condotto alla sua incolpazione. Da qui l'inammissibilit� del ricorso. Il CNF in ogni caso ha ritenuto altres� infondato nel merito il ricorso della ricorrente. Dalle testimonianze � emerso infatti che la professionista ha svolto la professione nel periodo in cui era sospesa dallo svolgimento della stessa e ha percepito somme dalla propria cliente, senza rispettare gli obblighi di fatturazione. Il ricorso in Cassazione della professionista[Torna su]
La professionista soccombente anche di fronte al C.N.F ricorre in cassazione chiedendo la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e lamentando:
Il Consiglio dell'ordine non svolge attivit� difensiva. Sospensione per l'avvocata che non cura gli interessi della cliente[Torna su]
La Corte di Cassazione con SU n. 34476/2019 rigetta il ricorso, ritenendo fondato solo il primo motivo del ricorso e inammissibili il secondo e il terzo. Il primo motivo � fondato in quanto "il ricorso dell'incolpata al Consiglio nazionale forense � stato formulato nel rispetto della prescrizione formale, con l'indicazione dei motivi specifici (...) a norma dell'art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (�)" in quanto "al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non pu� ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ., come si � affermato invece nell'impugnata sentenza." Per quanto riguarda invece il secondo e terzo motivo d'impugnazione avente ad oggetto la decisione del CNF, la Cassazione rileva come: "la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio del collegio territoriale circa il disvalore deontologico della condotta dell'incolpata: per avere costei tenuto, nello svolgimento della propria attivit� professionale, una condotta contraria al dovere di fedelt�, oltrech� agli interessi della propria assistita, non avendo iniziato nei confronti del datore di lavoro (�) s.r.l., alcuna azione, al fine di ottenere il pagamento della retribuzione maturata, rassicurando la cliente circa il buon esito di accordi, in realt� mai esistiti; per avere richiesto il versamento di somme in contanti, con l'intento di incamerarle senza emettere regolare fatturazione; per avere omesso di informare la (�) della sua sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato." Leggi anche: - Sanzioni disciplinari avvocati - Avvocati: modificato il regolamento disciplinare |
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