Data: 05/01/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Confermata la pena della sospensione dalla professione irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina e ribadita dal CNF nei confronti di un'avvocata, responsabile di aver percepito compensi da una propria assistita, senza fattura e senza curarne gli interessi. La professionista non ha infatti intrapreso, in favore della cliente, alcuna azione di natura giudiziale o stragiudiziale in una controversia di lavoro. Queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite che con la sentenza n. 34476/2019 (sotto allegata) ha rigettato il ricorso della professionista, ritenendo corretto l'esito del giudizio del collegio territoriale sul disvalore della condotta dell'avvocata.

Avvocato sospeso dalla professione per un anno

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Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti una avvocata, ritenuta responsabile:

  • della violazione degli artt. 7 e 38 del codice deontologico, per aver tenuto un comportamento contrario al dovere di fedelt� nello svolgimento della propria attivit� professionale e agli interessi della sua assistita. L'avvocata non avrebbe avere provveduto infatti a intraprendere alcuna azione nei confronti della societ� datrice di lavoro della propria assistita, per il mancato versamento degli stipendi e dell'indennit� di maternit�, pur rassicurando la cliente sull'andamento della pratica e rappresentandole una situazione non corrispondente al vero. La stessa infatti non raggiungeva nessun accordo con la controparte n� avviava alcun alcun tentativo di conciliazione, causa o ricorso con conseguente pregiudizio dei diritti della propria assistita, nonostante i compensi percepiti ammontanti a 1317 euro;
  • della violazione dell'art. 15 del codice deontologico, stante l'omessa fatturazione delle somme percepite in contanti in due tranche di 317 euro e di 1000 euro;
  • di aver esercitato abusivamente la professione di avvocato, considerato che la stessa era stata sospesa dal Consiglio dell'ordine di appartenenza in via cautelare a tempo indeterminato, violando cos� l'art. 5 del codice deontologico.

Per i fatti descritti il Consiglio distrettuale di disciplina dell'Umbria sanzionava l'avvocata con la pena della sospensione dalla professione per un anno.

Per il CNF il ricorso dell'avvocata � inammissibile e infondato

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La professionista contesta la decisione di fronte al CNF che rigetta il ricorso, dichiarando inammissibile e infondato nel merito il motivo d'impugnazione dell'incolpata, fondato esclusivamente su deposizioni testimoniali di soggetti la cui attendibilit� non � stata accertata da ulteriori testi o supplementi istruttori.

La professionista ricorrente si � limitata a contestare la decisione del consiglio di disciplina, lamentando un'istruttoria incompleta e l'assenza degli illeciti a lei contestati, senza per� indicare nello specifico le parti del provvedimento oggetto di contestazione, gli errori commessi nella ricostruzione della vicenda, le circostanze da cui sarebbero scaturite le sue violazioni e le ragioni logico giuridiche errate che avrebbero condotto alla sua incolpazione. Da qui l'inammissibilit� del ricorso.

Il CNF in ogni caso ha ritenuto altres� infondato nel merito il ricorso della ricorrente. Dalle testimonianze � emerso infatti che la professionista ha svolto la professione nel periodo in cui era sospesa dallo svolgimento della stessa e ha percepito somme dalla propria cliente, senza rispettare gli obblighi di fatturazione.

Il ricorso in Cassazione della professionista

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La professionista soccombente anche di fronte al C.N.F ricorre in cassazione chiedendo la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e lamentando:

  • la contestazione del CNF relativa all'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c per il ricorso;
  • l'omessa valutazione da parte del CNF delle sue doglianze, relative ai diversi capi di incolpazione, con conseguente omessa indicazione dei motivi dal punto di vista materiale e grafico, che condurrebbero alla sua dichiarazione di responsabilit�;
  • omesso espletamento da parte del CNF di ulteriori indagini istruttorie, omissione che avrebbe condotto a una pronuncia irrispettosa della sua responsabilit� oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Consiglio dell'ordine non svolge attivit� difensiva.

Sospensione per l'avvocata che non cura gli interessi della cliente

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La Corte di Cassazione con SU n. 34476/2019 rigetta il ricorso, ritenendo fondato solo il primo motivo del ricorso e inammissibili il secondo e il terzo.

Il primo motivo � fondato in quanto "il ricorso dell'incolpata al Consiglio nazionale forense � stato formulato nel rispetto della prescrizione formale, con l'indicazione dei motivi specifici (...) a norma dell'art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (�)" in quanto "al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non pu� ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ., come si � affermato invece nell'impugnata sentenza."

Per quanto riguarda invece il secondo e terzo motivo d'impugnazione avente ad oggetto la decisione del CNF, la Cassazione rileva come: "la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio del collegio territoriale circa il disvalore deontologico della condotta dell'incolpata: per avere costei tenuto, nello svolgimento della propria attivit� professionale, una condotta contraria al dovere di fedelt�, oltrech� agli interessi della propria assistita, non avendo iniziato nei confronti del datore di lavoro (�) s.r.l., alcuna azione, al fine di ottenere il pagamento della retribuzione maturata, rassicurando la cliente circa il buon esito di accordi, in realt� mai esistiti; per avere richiesto il versamento di somme in contanti, con l'intento di incamerarle senza emettere regolare fatturazione; per avere omesso di informare la (�) della sua sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato."

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