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Data: 03/01/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4738/2019 (sotto allegata) condanna a tre anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, un soggetto ritenuto responsabile di aver commesso ai danni di due ragazze francesi reato di violenza sessuale. La prima vittima è stata oggetto di ripetuti palpeggiamenti al sedere, mentre la seconda di sfregamenti nella zona inguinale. Per il Tribunale tuttavia vanno concesse all'imputato le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 609 bis, co. 3, per l'atteggiamento maldestro dello stesso, per il fatto che le vittime si siano solo spaventate e per la durata limitata della condotta penalmente rilevante.
Reato di violenza sessuale[Torna su]
Il Gip dispone il rinvio a giudizio dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale contemplato dall'art. 609 bis c.p, perché all'interno del treno della circumvesuviana:
A causa della nazionalità francese delle due persone offese e all'assenza delle stesse alle prime due udienze il dibattimento si svolgeva in videoconferenza, con l'assistenza di un'esperta che procedeva alla traduzione orale delle dichiarazioni delle vittime. Si procedeva quindi all'escussione dei testi e all'esame dell'imputato. L'accusa rinunciava alle repliche e il Tribunale si ritirava per la decisione. Attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese[Torna su]
Il Tribunale, alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dal Maresciallo Capo dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano, presente sul treno al momento dei fatti, ritiene che non vi siano dubbi sulla responsabilità penale dell'imputato per i reati a lui ascritti. Come precisato dalla Cassazione le dichiarazioni della persona offesa infatti "possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi." Il Tribunale, in riferimento al riscontro richiesto nel caso in cui le persone offese si costituiscano parti civili ha concluso che: "le dichiarazioni delle vittime superano certamente quel vaglio particolarmente rigoroso al quale si è fatto riferimento, apparendo le stesse credibili sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo." Palpeggiare e strofinarsi sulle parti intime della vittima è violenza sessuale[Torna su]
Il Tribunale rileva come la condotta dell'imputato integri il reato di violenza sessuale poiché ha limitato senza dubbio la volontà di autodeterminazione delle persone offese. Costui infatti "ha posto in essere un'azione repentina, per poi insistere nel palpeggiamento del sedere della vittima, approfittando delle condizioni affollate del treno e del disagio psicologico della ragazza e soddisfacendo, così, il proprio istinto sessuale, fino a costringerla a scappare e a cambiare vagone, raggiungendo i propri compagni di classe." "La giurisprudenza di legittimità ha affermato che - in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci). Ne deriva che il palpeggiamento dei glutei, intrapreso con un gesto repentino, integra gli estremi del reato di violenza sessuale, ancorché si protragga per un certo lasso di tempo, posto che la sorpresa iniziale impedisce comunque una tempestiva ed efficace difesa della vittima." Stesse considerazioni per lo sfregamento del membro genitale dell'imputato sulla zona inguinale della seconda ragazza. Come precisato dalla Cassazione Sez. 3, n. 44246/2005 difatti: "Nella nozione di atti sessuali devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica." Indubbia infine la prova raggiunta sull'elemento psicologico del reato del dolo generico considerato che l'imputato non si è limitato a urtare casualmente le ragazze, in quanto "ha palpeggiato con insistenza i glutei della (…) e, per un arco di tempo di circa dieci minuti, si è ripetutamente accostato alla zona inguinale della (...), ivi strofinandosi col proprio pene." Pena ridotta in caso di minore gravità[Torna su]
Il Tribunale nel determinare la pena applica la circostanza attenuante a effetto speciale prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. e le attenuanti generiche in quanto:
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