Data: 06/01/2020 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Un'inedita pronuncia del Tribunale Penale di Macerata del 20 febbraio 2019, Est. Domenico Potetti, fornisce ai visitatori di LIA Law In Action un ottimo baedeker nei meandri della pericolosità sociale, dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo e delle misure da adottare in relazione alle condizioni psichiche del soggetto.
Buona lettura!

1. La massima
2. Gli esiti peritali
3. La decisione
4. Il PQM

La massima

TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP/GUP, Giudice Domenico Potetti, 20 febbraio 2019, imputato X.

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In presenza di pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza personale, il giudice non potrà pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 72 bis c.p.p.; il giudice sarà invece tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 71 c.p.p., nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento a tutela del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, altrimenti pregiudicato dalla sua impossibilità di intervenire coscientemente sull'adozione di quelle decisioni che lo possono pregiudicare, anche se conseguenti ad un esito apparentemente a lui favorevole.

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Il comma 4 dell'art. 3 ter del D.L. n. 211 del 2011 non modifica il concetto di pericolosità sociale come categoria generale, ma si riferisce più specificamente alla pericolosità che legittima il ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura, al fine di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie; negli altri casi è possibile negare la pericolosità sociale dell'imputato valorizzando la possibilità che essa sia arginata (e quindi sostanzialmente elisa) da supporti istituzionali esterni (nel caso concreto la supervisione del tutore e la "presa in carico" da parte dei Servizi territoriali competenti, DSM e Servizi Sociali del Comune).

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MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare, raccolte le conclusioni delle parti, ritiene questo Giudice di dover pronunciare sentenza di non luogo a procedere, con la formula di cui al dispositivo.


Gli esiti peritali

1) Esiti peritali.

1.1 Il presente processo non pone alcuna sostanziale questione riguardo all'esistenza dei fatti storici di cui all'imputazione; essi sono sostanzialmente pacifici per constatazione diretta dei presenti ai fatti e della PG intervenuta.

Questione essenziale è invece quella delle condizioni mentali dell'imputato, sulle quali è stata disposta perizia, i cui esiti sono in sintesi i seguenti.

Secondo il perito, vista l'incapacità del periziando di procedere ad un eventuale confronto finalizzato a sostenere proprie tesi e motivazioni a tutela e difesa dei propri comportamenti, a causa della scarsa capacità critica e della difficoltà nella elaborazione ed esposizione secondo una logica corretta, si può concludere che il … non è in grado di partecipare coscientemente al processo.

Inoltre, considerate le condizioni psichiche e le difficoltà dell'imputato, tale incapacità di partecipare coscientemente al processo può essere considerata irreversibile.

Anche al momento dei fatti di cui all'imputazione il … non era capace di intendere e di volere.

Aggiunge il perito che il … è da considerare socialmente pericoloso.

Tuttavia, ad avviso del perito, tale pericolosità sociale può essere, comunque, contenuta e gestita con l'attenta e costante supervisione del tutore e con una "presa in carico" da parte dei Servizi territoriali competenti (DSM e Servizi Sociali del Comune), finalizzata al contenimento dell'aggressività dell'imputato, e al raggiungimento di un possibile compenso psicopatologico, anche attraverso un percorso terapeutico riabilitativo individuale di tipo occupazionale.

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1.2 Nella sostanza, il giudizio del perito appare condivisibile.

Già in data … una certificazione dello Specialista del Servizio di Salute Mentale … evidenziava "Turbe del comportamento in debole di mente di grado elevato con epilessia temporale sin."

Il …Direttore Sanitario della USL di …, certificava la presenza di una "Insufficienza mentale con tratti psicotici d'innesto".

In data … al periziando è stata riconosciuta l'applicazione della 1. n. 104/92 con carattere di gravità e permanenza dalla Comm.ne Medica della ASL ….

Il … periziando nel corso di uno dei tanti episodi caratterizzati da aggressività, violenza, e bizzarrie comportamentali, è stato condotto dai Carabinieri per una consulenza dalla Psichiatra … che ha evidenziato un "...quadro clinico psicotico in paziente epilettico, oligofrenico".

Negli ultimi anni il periziando è stato più volte ricoverato in reparti psichiatrici ospedalieri ed è stato condotto più volte al Pronto Soccorso per episodi caratterizzati da aggressività e bizzarrie comportamentali che, nell'anno 2018, si sono conclusi con due ricoveri …; in entrambi i casi con la medesima diagnosi di dimissione ("Agitazione aggressiva in ritardo mentale, epilessia con psicosi d'innesto").


La decisione

2) La decisione.

2.1 Il primo e pregiudiziale elemento da valutare consiste nell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, in modo irreversibile (così ritiene il perito, condiviso sul punto da questo giudicante).

Viene ovviamente in rilievo l'art. 72 bis c.p.p., nella parte in cui prevede che, se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (o sentenza di non doversi procedere).

Ciò, salvo che ricorrano però i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Questo è (in apparenza) il nostro caso, posto che il perito sembra affermare la pericolosità sociale dell'imputato, la quale imporrebbe una misura di sicurezza personale.

La ratio dell'eccezione è palese.

In presenza di pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza personale, il giudice non potrà pronunciare sentenza, occorrendo invece evitare quella conseguenza pregiudizievole per l'imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento.

In tal caso il giudice sarà tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 71 c.p.p., nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento a tutela del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, altrimenti pregiudicato dalla sua impossibilità di intervenire coscientemente sull'adozione di quelle decisioni che lo possono pregiudicare, anche se conseguenti ad un esito apparentemente a lui favorevole.

E' quindi precluso il proscioglimento ex art. 72 bis c.p.p. .

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2.2 Si potrebbe obiettare che nel caso che ci occupa non solo l'imputato è incapace di partecipare coscientemente al processo, ma era anche incapace di intendere e di volere (non imputabile: art. 88 c.p.) al momento dei fatti di cui all'imputazione, per cui prevarrebbe (in tesi) il proscioglimento con tale formula, ai sensi dell'art. 70, comma primo, c.p.p. ("Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere…)".

Ma un proscioglimento in via pregiudiziale per mancanza di imputabilità non è possibile, e l'ostacolo è ancora una volta (se riconosciuta) la pericolosità sociale dell'imputato affermata dal perito, con conseguente applicazione della misura di sicurezza personale.

Un proscioglimento siffatto non è possibile per questo giudicante, perché (dovendosi applicare, in tesi, una misura di sicurezza personale) esso è precluso dall'art. 425, comma 4, c.p.p..

Ma non è possibile nemmeno per il giudice del dibattimento, perché l'accertamento, oltre che dell'infermità di mente al momento del fatto, dell'incapacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo impedisce la pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità con contestuale applicazione di una misura di sicurezza (conf. Cass., Sez. 4, n. 38246-09, RV 244729, e incidentalmente Cass., n. 34575-13, la quale ammette però la sentenza di proscioglimento quando il non imputabile NON sia pericoloso socialmente, e dunque non sia suscettibile dell'applicazione pregiudizievole di una misura di sicurezza personale).

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2.3 Ritiene però questo giudicante che l'ostacolo al proscioglimento dell'imputato (e cioè la sua pericolosità sociale, con conseguente misura di sicurezza personale) non esiste.

Prima della l. n. 81 del 2014 già si riteneva che ai fini del giudizio di pericolosità sociale, quando si fosse trattato di infermi o seminfermi di mente, il riferimento, contenuto nel co. 2 dell'art. 203 c.p., alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. non escludesse affatto, ma anzi presupponesse che dette circostanze venissero valutate tenendo conto della situazione obiettiva in cui il soggetto, dopo la commissione del reato e l'eventuale espiazione della pena, si fosse trovato a vivere e ad operare e, quindi, anche della presenza ed affidabilità o meno di presidi territoriali socio-sanitari, in funzione delle obiettive e ineludibili esigenze di prevenzione e di difesa sociale alla cui salvaguardia sono finalizzate (in difetto di altri strumenti d'intervento e di controllo che assicurino pari o superiore efficacia) le misure di sicurezza previste dalla legge (v. Cass., Sez. I, n. 507-93-94).

Vero è che dopo la l. n. 81 del 2014 (pur restando immutata la definizione ex art. 203 c.p.) il giudizio di pericolosità sociale è stato configurato diversamente dal co. 4 dell'art. 3 ter del DL n. 211-11 (conv. con l. n. 9-13, poi modificato dalla l. n. 81-14), sia pure ai soli fini indicati dalla norma (cioè ai soli fini dell'applicazione di una misura "diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia": v. infatti C. cost. n. 186-15).

Esso prevede (fra l'altro) che l'accertamento della pericolosità sociale è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, n. 4, c.p. (e cioè delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo), e che non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

Questa norma ha superato indenne lo scrutinio di costituzionalità (v. C. cost. n. 186-15).

Infatti, il Giudice delle leggi ha "assolto" il co. 4 dell'art. 3 ter del DL n. 211-11, ritenendo che la modifica introdotta dalla novella (dell'art. 1, co. 1, lett. b), del DL n. 52-14) non riguarda la pericolosità sociale come categoria generale, ma si riferisce più specificamente alla pericolosità che legittima il ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura.

La disposizione, osservano i giudici della Consulta, esordisce affermando che "il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza", ed è chiaro che nel fare ciò il giudice deve valutare la pericolosità sociale nei modi generalmente previsti.

È solo, si dice, per disporre il ricovero di una persona in un OPG o in una casa di cura o di custodia che il giudice deve accertare, senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, n. 4, del c.p., che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale.

La limitazione quindi non riguarda in generale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie.

Ma questo non sembra il caso del …, che qui risponde di condotte di modesta pericolosità, tanto che misure di sicurezza personali segreganti sarebbero sproporzionate.

E' quindi possibile, nel nostro caso valorizzare quegli spunti offerti dal perito, circa la possibilità che la pericolosità sociale dell'imputato sia arginata (e quindi sostanzialmente elisa) da supporti esterni (che vengono doverosamente attivati come in dispositivo, al fine di contemperare la tutela della collettività con la libertà personale dell'infermo).

Si tratta di valutazioni non precluse a questo giudicante.

Infatti, ai fini dell'applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale, stante la sua correlazione con le circostanze indicate nell'art. 133 c.p., non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall'art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito (v. Cass., n. 8996-96).

Nello stesso senso si è ritenuto che ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale hanno rilevanza anche la natura e gravità dei fatti-reato, in quanto il giudice non è tenuto a prendere in considerazione soltanto i dati di natura medico – psichiatrica (conf. Cass., n. 47335-07), ma bene può attribuire rilievo a qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della prognosi di pericolosità (v. Cass., n. 8547-84).

In conclusione, nel presente caso si deve valorizzare il dato offerto dal perito, per cui la pericolosità sociale può essere contenuta e gestita (sostanzialmente elisa) con l'attenta e costante supervisione del tutore e con una "presa in carico" da parte dei Servizi territoriali competenti (DSM e Servizi Sociali del Comune), finalizzata al contenimento dell'aggressività dell'imputato, e al raggiungimento di un possibile compenso psicopatologico, anche attraverso un percorso terapeutico riabilitativo individuale di tipo occupazionale.

Questo contesto relazionale consente di escludere il presupposto della pericolosità sociale dell'imputato, che porterebbe con se la necessità di applicare una misura di sicurezza personale; ciò, tenuto conto "delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo" (art. 133, comma 2, n. 4, c.p.).

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2.4 A questo punto, negata la pericolosità sociale dell'imputato, si apre la via sia alla sentenza di non luogo a procedere per irreversibile incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo (art. 72 bis c.p.p.), sia alla sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilità (art. 70, comma primo, c.p.p.).

La priorità fra le due formule di proscioglimento è data a quella avente ad oggetto la mancanza di imputabilità, come detta il comma primo dell'art. 70 c.p.p. .

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Il PQM

P. Q. M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE


Visto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere a carico di …, poiché lo stesso non era imputabile al momento dei fatti.

Manda alla Cancelleria perché copia della presente sentenza sia comunicata al tutore dell'imputato e (per la "presa in carico") ai Servizi territoriali competenti (DSM e Servizi Sociali del Comune).

Macerata, li 20 febbraio 2019.

Il Giudice

dott. Domenico Potetti


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