Data: 08/01/2020 04:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche le vittime di sfregi al viso potranno beneficiare dell'indennizzo previsto dal la Legge n. 122/2016 in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Lo prevede il D.L. n. 162/2019, c.d. Milleproroghe, pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 e vigente alla medesima data.

Il reato di "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" è previsto all'art. 583 quinquies del codice penale ed è stato introdotto dalla legge n. 63/2019 (nota come "Codice Rosso").

La norma punisce con la reclusione da otto a quattordici anni chiunque cagiona ad altri lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Indennizzo vittime sfregio al viso

Nel dettaglio, il decreto Milleproroghe va a modificare quanto previsto dall'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che aveva riaperto e prorogato i termini per presentare domande di accesso al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Anche le vittime del reato di sfregio al volto, dunque, potranno accedere all'indennizzo. Inoltre, sempre il Milleproroghe precisa che i termini per presentare domanda sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Il diritto all'indennizzo

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Il diritto all'indennizzo (a carico dello Stato) è riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies c.p., è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati dalla legge nella misura determinata per le diverse ipotesi da un apposito decreto interministeriale (cfr. D.M. 31 agosto 2017).
Per approfondimenti: Vittime di reati: gli importi degli indennizzi pagati dallo Stato

Presupposti e requisiti

Per accedere all'indennizzo, la vittima dovrà aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale.
Tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità.
Ancora, la vittima non dovrà aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, né essere stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, essere sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La vittima, inoltre, non dovrà aver percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 della L. n. 122 summenzionata.

Domanda di indennizzo

La legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, mentre il Milleproroghe li ha prolungati al 31 dicembre 2020.
Nel dettaglio, la domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A pena di inammissibilità, dovrà essere corredata dei seguenti atti e documenti:
- copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 11 della L. n. 122/2016 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative nonché sulla qualità di avente diritto;
- certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
La domanda andrà presentata nel termine di 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

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