Data: 26/10/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Al riguardo - a conferma dell'infondatezza della doglianza in esame - si rimarca che la volontà di recesso deve essere manifestata dal datore di lavoro in modo certo e serio in guisa da non lasciare dubbi sulla modalità e sulla effettiva estinzione del rapporto di lavoro: questo anche perchè il licenziamento è qualificabile come negozio ricettizio che si perfeziona al momento in cui la dichiarazione della volontà di recedere giunga a conoscenza del dichiaratario, acquistando così - nella forma e secondo le ragioni in cui è stata manifestata - l'idoneità necessaria alla produzione dell'effetto voluto: con la conseguenza che il licenziamento, quale causa di estinzione del rapporto di lavoro, deve considerarsi verificato - secondo le modalità e le ragioni contenute dal provvedimento estintivo - all'atto in cui il lavoratore abbia ricevuto la relativa intimazione da parte del datore di lavoro. 6 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, va accolto il ricorso proposto da M.M. - e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice (che si designa nella Corte di appello di Campobasso) perchè proceda al riesame della controversia uniformandosi alla statuizione dinanzi precisata sub "capo 3^" ed ai principi di diritto ivi indicati e dando, poi, corretta motivazione al conseguente decisum -, mentre deve essere respinto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Paper's World e dichiarato assorbito il secondo motivo di detto ricorso. (Cassazione, sez. lavoro, sentenza 16.6.2006 n° 13945)
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