Data: 12/01/2020 15:30:00 - Autore: Floriana Baldino

Avv. Floriana Baldino � Nella procedura del sovraindebitamento ci si pone sempre il quesito sulla possibilit� o meno di falcidiare anche il debito derivante da una cessione del quinto.

La giurisprudenza � stata perlopi� contrastante sino ad oggi, ma dal Tribunale di Busto Arsizio arriva un decreto di apertura della liquidazione del patrimonio che fa chiarezza sul tema.

Gli aspetti pi� peculiari di questo decreto sono molteplici e li esamineremo singolarmente.

Il debito contratto tramite cessione del quinto e la sua falcidiabilit�

Si legge nel decreto: "Va precisato che il trattamento retributivo percepito dal debitore deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto il creditore non potr beneficiare - per il periodo successivo al deposito del presente decreto di apertura - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio. Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'articolo 6 comma 1 sia dell'articolo 7 comma 2 lett. a) richiamato dall'articolo 14-ter della legge 3 del 2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione � avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilit� di acquisire nuovi diritti di prelazione e sanciscono l'obbligatoriet� del piano per i creditori anteriori, e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il costo degli interessi dei creditori. Si tratta quindi di una procedura "universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, � costruita sul principio della par condicio creditorum in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'articolo 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, poich� con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio di altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza. Ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio non potranno che subire l'effetto della falcidia".

Quindi in sostanza, anche il debito derivante da un finanziamento concesso tramite cessione del quinto avr� la stessa sorte di tutti gli altri debiti di pari grado, in questo caso privo di alcun privilegio, e pertanto come tale sar� falcidiabile.

Il finanziamento concesso tramite cessione del quinto non ha dunque una perdurante efficacia, quanto meno non giova di alcun privilegio rispetto agli altri creditori.

Apertura procedimento liquidazione patrimonio in assenza di beni

Altro aspetto molto interessante che ormai viene confermato da molti Tribunali (ex multis il Tribunale di Rovigo, Trani, busto Arsizio e molti altri), � la possibilit� di aprire il procedimento di liquidazione del patrimonio pur in assenza di beni mobili ed immobili in capo al consumatore sovraindebitato.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto infatti ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, anche quando il debitore mette a disposizione della massa dei creditori o solo il suo stipendio o, come in altri casi � gi� accaduto, il ricavato dalla vendita forzata, gi� conclusa, di un bene mobile o immobile (cfr. Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio e taglio del debito). L'istituto della liquidazione del patrimonio, ex legge 3/2012, potr� svolgersi anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero beni gi� liquidi, nella fattispecie un attivo costituito solo ed esclusivamente dalla propria retribuzione, al netto ovviamente di quella porzione della retribuzione indispensabile per il sostentamento della famiglia.


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