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Data: 09/01/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio con la sentenza n. 14368/2019 (sotto allegata), incurante delle conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione nel luglio scorso, accoglie il ricorso di due genitori contro due provvedimenti dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia, che obbligano le famiglie a fruire del servizio mensa. Per il Tribunale amministrativo la fruizione della mensa non solo è una facoltà prevista dalla legge, ma negando questa possibilità si nega il diritto all'autodeterminazione delle famiglie e dei bambini, possibile soltanto in presenza di prevalenti interessi pubblici. Ai dirigenti il compito di vigilare sui locali in cui avviene il consumo del cibo per evitare scambi tra bambini, del resto così come è consentita la preparazione della merenda di metà mattina, non si vede perché non si possa fare altrettanto per il pasto, adottando qualche accortezza in più.
No al servizio mensa della scuola per la figlia[Torna su]
I genitori di una bambina frequentante la terza classe, impugnano la circolare scolastica n. 84 del 22 novembre 2018 e l'art. 32 del Regolamento d'Istituto in quanto disponenti la fruizione obbligatoria del servizio mensa comunale. I ricorrenti fanno presente che, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino in una sentenza del 2016 e dal Consiglio di Stato, alla bambina è stato negato il diritto di consumare i pasti preparati a casa e conservati in appositi contenitori ermetici. La bimba infatti è costretta a mangiare il cibo della mensa scolastica, nonostante i ripetuti rifiuti della famiglia che ha anche comunicato la disdetta espressa, informando di volersi avvalere del diritto di libera scelta, riconosciuto dalle predette e richiamate autorità giudiziarie. Ottenuta la sospensione degli atti impugnati e della delibera del Consiglio d'Istituto che disponeva l'obbligo per i bambini di fruire del servizio mensa, salva presentazione di certificazione medica da parte dei genitori, i ricorrenti presentavano ulteriori scritti difensivi. La causa veniva quindi trattenuta in decisione. L'obbligo della mensa viola importanti norme internazionali[Torna su]
I genitori della bambina ritengono che gli atti dell'istituto scolastico oggetto d'impugnazione:
I ricorrenti censurano infine le ragioni addotti dalla dirigente scolastica, che si è giustificata semplicemente richiamando la Su n. 20504 del 30.07.2019 che nega l'esistenza di un diritto soggettivo, perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici. I bambini possono portare a scuola il pasto preparato a casa[Torna su]
Il Tar del Lazio, sezione III bis, accoglie il ricorso ritenendolo fondato per le ragioni che si vanno a illustrare e trattando congiuntamente i due motivi del ricorso perché intimamente connessi. Il Tar del Lazio dichiara di condividere prima di tutto quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 1049/2016, ossia che "il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione (…)." Dichiara, al contrario, di non condividere le affermazioni della SU, che negherebbe il diritto dei bambini di portare pasti preparati da casa poiché l'educazione all'alimentazione rientrerebbe nel progetto formativo previsto per gli alunni. Il Tribunale amministrativo evidenzia poi come il dlgs n. 63/2017, all'art. 6, disponga che i servizi di mensa siano "attivabili a richiesta degli interessati", ovvero facoltativi e rimessi alla libera scelta delle famiglie. Ricorda poi come il Consiglio di Stato ha ribadito che la scelta di impedire il consumo di cibi portati da casa, attraverso il divieto strumentale di permanere nei locali della mensa "limita una naturale facoltà dell'individuo - afferente alla sua libertà personale - e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che - salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro - è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all'interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici." Rammenta come il Ministro dell'istruzione, con la circolare 348 del 3 marzo 2017 diretta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, abbia riconosciuto il diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, limitandosi a dettare alcune norme igieniche e invitando i dirigenti ad adottarle. Ne consegue che una simile restrizione per i bambini e le loro famiglie quindi può essere messa in atto solo in presenza di "dimostrate e proporzionali ragioni inerenti quegli opposti interessi pubblici o generali." Giustamente infine il Tar Lazio osserva che così come è consentito alle famiglie di preparare la merenda per la pausa del mattino, non vi è ragione di negare lo stesso diritto per il pranzo. Ai responsabili scolastici il compito di controllare che non vi sia scambio di alimenti tra bambini e adottare tutte le accortezze necessarie a garantire la sicurezza dei locali in cui avviene il consumo dei pasti. La decisione delle Sezioni Unite[Torna su]
Nel luglio scorso le SU si sono espresse in senso totalmente contrario a quanto affermato dal Tar del Lazio, negando ai bambini la possibilità di portare a scuola i pasti preparati da casa, perché "un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado." Leggi anche: - Mensa scolastica o panino da casa? La decisione alle Sezioni Unite - Scuola: la Cassazione dice no al panino da casa |
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