Data: 10/01/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Dopo la novità della prescrizione biennale delle bollette contenuta nella legge di bilancio e il provvedimento di attuazione di Arera del 19 dicembre 2019, arriva la delibera n. 311/2019 (sotto allegata), che stabilisce alcune regole importanti per i gestori nel momento in cui devono fare i conti con gli utenti morosi. Per loro nuove regole per disciplinare la prima fase del procedimento, che ha inizio con il sollecito di pagamento, fino a quella conclusiva della disattivazione del servizio idrico, con eccezioni particolari per i condomini e divieto di disalimentazione per alcune categorie di utenti.

Morosità degli utenti dei servizi idrici

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Con il DPCM del 29 agosto del 2016 è stato chiesto ad Arera di studiare e metter in atto misure più efficaci per contenere la morosità da parte degli utenti. In adempimento di detto invito l'autorità, con la delibera n. 311/2019/R/IDR , in vigore dal primo di gennaio, ha stabilito nuove regole.

Vediamo quali sono le misure più importanti messe in atto da Arera e l'ordine in cui il gestore le può mettere in atto quando ha a che fare con un utente moroso.

Sollecito di pagamento e messa in mora

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In procedimento ha inizio quando la bolletta è giunta a scadenza. In questo caso il gestore può inviare un sollecito di pagamento all'utente che ha stipulato il contratto decorsi non prima che siano decorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura.

Trascorsi 25 giorni dalla scadenza della fattura ed effettuato il sollecito il gestore può procedere all'l'invio formale dell'avviso di costituzione in mora. In questo modo può recuperare l'importo della fattura, le spese di gestione della pratica e gli interessi di mora decorrenti dalla scadenza della fattura al tasso della BCE aumentato di 3,5 punti.

Limitazione e sospensione della fornitura

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Una volta che il gestore ha messo in mora l'utente, se quest'ultimo non ha proposto un piano di rientro per saldare il proprio debito (in un massimo di 12 rate, come previsto dalla delibera), una volta escusso il deposito cauzionale per coprire una parte del credito, può limitare e/o sospendere la fornitura dell'acqua.

La limitazione è possibile solo se è stato installato il riduttore di flusso, che garantisce comunque l'erogazione del minimo vitale di 50 litri al giorno a persona.

Nel caso in cui la limitazione non sia praticabile, il gestore deve comunicarlo all'utente e a questo punto può procedere alla sospensione della fornitura, se fattibile a livello tecnico o a causa del "mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato."

Disattivazione del servizio

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La completa disattivazione del servizio e la risoluzione del contratto sono possibili contestualmente solo nei casi di morosità più gravi, ovvero se nel periodo in cui il gestore, a causa della morosità ha sospeso o limitato la fornitura, l'utente manometta i sigilli o il riduttore, prelevando quindi indebitamente un quantitativo di acqua superiore a quello minimo garantito.

Disattivazione quindi che viene adottata come extrema ratio a cui il gestore può ricorrere in caso di morosità dell'utente e solo se quest'ultimo ha agito in modo truffaldino, manomettendo i sigilli o il riduttore.

Regole particolari per i condomini

Per quanto riguarda le gestione della morosità in caso di utenze condominiali la delibera prevede che non è consentito attivare la procedura di limitazione/sospensione o disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, se questi ultimi:

  • sono stati effettuati - entro la scadenza dei termini concessi nella comunicazione di messa in mora in un'unica soluzione;
  • sono pari almeno alla metà dell'importo totale dovuto.

Nessuna disattivazione per le categorie "deboli"

Disattivazione da cui, in ogni caso, sono escluse determinate categorie di utenti "deboli" ossia gli utenti che, per le accertate condizioni di disagio economico e sociale, beneficiano del "bonus sociale idrico" e a tutta una serie di categorie di utenti pubblici come:

  • ospedali e strutture ospedaliere;
  • case di cura e di assistenza;
  • presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
  • carceri;
  • istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").
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