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Data: 10/01/2020 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Molti correntisti si chiedono se l'istituto bancario possa, unilateralmente, chiudergli il conto. Un timore non infondato, visto che in diverse occasioni le banche hanno adottato comportamenti simili ritenendosi legittimate da talune clausole contenute nel contratto oppure dalla sussistenza di una giusta causa o giustificato motivo. Il recesso dal contratto[Torna su] L'art. 1842 c.c. disciplina l'apertura di credito bancario come il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. In tema di contratti bancari, l'apertura di credito può essere regolata in conto corrente, che rappresenta una delle modalità che disciplinano i rapporti debito-credito tra banca e cliente. L'art. 1845 c.c., inerente il recesso del contratto, precisa che "salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa". Il secondo comma soggiunge che "il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori". Invece, qualora l'apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti potrà "recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni". La banca è dunque tenuta ad avvisare il correntista prima della chiusura del conto, rispettando il termine di preavviso previsto dal contratto o dalla legge, ed esercitando il recesso nel rispetto del principio di buona fede. Il recesso, ad esempio, potrebbe subentrare qualora si verifichino situazioni che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziari ed economica del correntista, oppure qualora intervengano fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra la banca e il cliente. Recesso senza preavviso[Torna su] La disciplina delineata dal codice civile, tuttavia, va integrata con le disposizioni del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005). Il testo, all'art. 33, comma 3, lett. a) prevede che, in caso di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, al professionista è consentito recedere dal contratto, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. La banca può chiudere il conto[Torna su] Una conclusione confermata di recente da Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del ministero dell'economia e delle finanze, nel corso di un'interrogazione in Commissione finanze del Senato. Il sottosegretario si è espresso in relazione alla prassi bancaria di chiudere i conti correnti bancari oggetto di indagini e sulle limitazioni ai versamenti in contanti sul proprio conto corrente. In dettaglio, si ritiene che le banche siano autorizzate a chiudere unilateralmente, dunque senza preavviso, i conti correnti oggetto di indagine da parte della Guardia di finanza o da parte della magistratura su reati finanziari, qualora vi sia un livello di rischio di credito troppo elevato. Nell'ambito della sua autonomia negoziale, dunque, la Banca risulterebbe legittimata a recedere senza preavviso in presenza di procedimenti penali a carico del cliente accompagnati da un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dettate dalla Banca d'Italia. La scelta dell'intermediario risulterebbe, in tal caso, coerente con l'obbligo di adeguare le misure adottate al rischio concretamente rilevato. |
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