Data: 13/01/2020 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La citazione introduttiva del giudizio in primo grado, di cui il giudice abbia dichiarato la nullit�, pur essendo inidonea a produrre effetti processuali pu� comunque valere come atto di costituzione in mora e dunque avere l'effetto interruttivo della prescrizione, prima della sua rinnovazione.

Atto idoneo a interrompere la prescrizione

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Ci� avviene qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui � rivolto, l'atto sia idoneo a essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 124/2020 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso degli originari attori che si sono visti rigettare per prescrizione l'azione risarcitoria intentata ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 164 T.U.F.

Costituzione in mora

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I ricorrenti ritengono che il giudice abbia sbagliato a ritenere inefficace, quale atto interruttivo della prescrizione, l'atto di citazione originario poi dichiarato nullo (per indeterminatezza del petitum e della causa petendi) e di riconoscere l'efficacia interruttiva della prescrizione solo dalla rinnovazione del suddetto atto di citazione.

Il primo atto di citazione, secondo la difesa, avrebbe avuto comunque efficacia interruttiva in base all'art. 2943, comma 4, c.c. in quanto valido atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile. Doglianze accolte dagli Ermellini, nonostante il diverso avviso del Sostituto Procuratore Generale.

Atto di citazione nullo pu� interrompere la prescrizione

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L'esame dell'atto di citazione originario, si legge in sentenza, prima che ne fosse disposta l'integrazione da parte del Tribunale, consente di ravvisare gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto esso contiene richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente, sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo, indicati nei responsabili della revisione e dei dipendenti delle societ� di revisione.
L'atto di citazione, notificato pacificamente a tutti i contraddittori, aveva i requisiti necessari e sufficienti per poter valere quale atto di costituzione in mora e, quindi, quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, del codice civile.
L'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cio� a produrre effetti processuali, pu� tuttavia valere come atto di Costituzione in mora, e avere perci� efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui � rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (cfr. Cass. sent. n. 3616/1989).
Il giudice territoriale ha, quindi, errato nell'affermare che, trattandosi di nullit� dell'editio actionis, l'atto � privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere.

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