Data: 04/03/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Copyright: cosa significa

[Torna su]

Copyright significa letteralmente "diritto di copia" ed è un termine proprio della cultura anglosassone, essendosi diffuso nel corso dei secoli dapprima in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti. Questi Paesi hanno dato al copyright un significato prettamente economico, adottando, in merito, una compiuta e dettagliata disciplina normativa. Si tratta, pertanto, di una nozione che attiene principalmente agli aspetti economici legati all'utilizzazione di un'opera dell'ingegno.

Cosa si intende con il termine copyright?

Il termine copyright si usa per definire il diritto del titolare dell'opera di utilizzarla in modo esclusivo, salvo qualche eccezione. In pratica quindi quando un soggetto crea un'opera vanta sulla stessa in via automatica il copyright.

A cosa si applica il copyright

[Torna su]

Il copyright si applica alle opere dell'ingegno, che possono essere rappresentate ad esempio da brani musicali, romanzi, opere cinematografiche e teatrali purché originali.

A cosa serve il copyright

[Torna su]

Il copyright serve chiaramente a proteggere le opere che sono il frutto originale dell'intelletto umano contro lo sfruttamento morale ed economico, che spetta al suo creatore e ad altri soggetti limitati.

Chi tutela il copyright

[Torna su]

Limitandoci all'Italia, in base alla normativa attualmente vigente, hanno competenza in materia di diritto d'autore la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Da un altro punto di vista si può dire però che anche la SIAE, soggetto presso il quale avviene la registrazione dell'opera in un cerro senso tutela l'opera, anche se da un punto di vista pratico, quando qualcuno commette una violazione del diritto d'autore, è al potere giudiziario che ci si deve rivolgere per vedere tutelati i propri diritti esclusivi sull'opera.

Dove si registra il copyright

[Torna su]
La registrazione del copyright, in Italia diritto di autore, avviene presso la SIAE. Qui si possono registrare tutte le opere inedite come romanzi, brani musicali, testi di canzoni, copioni, opere audiovisive, ecc.
Con il deposito il creatore dell'opera ottiene il vantaggio di avere un'opera di cui è provata l'esistenza, avente data certa, opponibile quindi a chi dovesse dichiararsi autore della stessa opera.
Non occorre essere associati alla SIAE per ottenere la registrazione dell'opera, anche chi non ha la cittadinanza italiana può fare domanda per registrare una sua opera originale.

Quando si viola il copyright

[Torna su]
Si trasgredisce il copyright quando si utilizzano opere altrui senza la preventiva autorizzazione, quando si attribuisce a se stessi la paternità illecitamente o si modifica l'opera altrui senza averne titolo.

Cosa succede a chi viola il copyright

In alcuni paesi la violazione è considerata un illecito amministrativo, in altri invece è un vero e proprio reato. Le conseguenze della violazione del copyright variano quindi da Stato a Stato. Solitamente però vengono applicate sanzioni pecuniarie, precedute in genere da misure cautelari, come il sequestro dell'opera.

Differenza tra copyright e diritto d'autore

[Torna su]
Affine, ma differente, rispetto al copyright è il diritto d'autore, che invece è un istituto proprio della tradizione normativa italiana e di alcuni altri Paesi europei.

Quest'ultimo mira a tutelare innanzitutto l'aspetto morale della paternità dell'opera (artistica, letteraria, cinematografica etc.), sorgendo sin dal momento della sua creazione.

Ciò non toglie che, anche nell'ordinamento italiano, assumono grande rilevanza anche i diritti di utilizzazione economica dell'opera e i c.d. diritti connessi (cioè quelli spettanti a soggetti diversi dall'autore, come ad esempio l'interprete di un brano musicale).

In linea di massima, si può evidenziare che il diritto d'autore, inteso quale diritto morale di paternità dell'opera, è inalienabile, mentre il copyright può essere ceduto.

Nella sostanza, ognuno dei due istituti impedisce la riproduzione, diffusione e distribuzione abusiva di un'opera da parte di soggetti non autorizzati.

Differenza tra copyright e brevetto

[Torna su]

Abbiamo visto che il copyright serve a tutelare l'opera e la sua paternità da terzi, che possono sfruttarlo a propria vantaggio, illecitamente. Esso protegge le opere dell'ingegno più propriamente legate al mondo dell'arte. Per quanto riguarda invece il brevetto, l’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica. La differenza tra i due istituti è evidente. Il brevetto, a differenza del copyright, è il titolo che permette a chi ha realizzato una certa invenzione o un modello di utilità, di produrla e commercializzarla in modo esclusivo nel paese in cui è stato richiesto il brevetto. A distinguere quindi i due titoli è il tipo di opera che ne è oggetto.

Vedi Come registrare il copyright

Il copyright dalle origini ai giorni nostri

[Torna su]

Storicamente, e in senso strettamente letterale, il termine copyright nasce in ambito letterario per identificare il diritto di copia di un'opera da parte degli editori. Inteso in questo senso, il copyright identificava, quindi, quella particolare prerogativa finalizzata alla diffusione di un'opera da parte di soggetti che, generalmente, erano economicamente più facoltosi rispetto all'autore.

Questa dinamica delle procedure di stampa e distribuzione delle opere, originatasi agli albori della tipografia nel medioevo, si è protratta senza significative variazioni fino al secolo scorso, ma oggi deve fare i conti con le nuove possibilità assicurate dalle moderne tecnologie.

Al giorno d'oggi, infatti, anche il singolo autore può facilmente far conoscere le proprie opere a un pubblico di vaste dimensioni, senza il tramite di un editore: si pensi allo sterminato insieme di testi, fotografie, video e altre forme di espressione liberamente pubblicabili su internet.

Proprio tale circostanza ha portato, negli ultimi anni, alla creazione di una serie di speciali protocolli, oggi diffusamente riconosciuti, che aiutano a individuare e disciplinare il diritto di copia in relazione a ciascuna opera.

Alternative al copyright: licenze Creative Commons e copyleft

[Torna su]

A questo proposito, è da ricordare la crescente diffusione, soprattutto in ambito telematico, delle c.d. licenze Creative Commons, in presenza delle quali chiunque è autorizzato a utilizzare (eventualmente con determinati limiti) le opere di un autore terzo.

In particolare, si può trattare di una licenza che da un lato riserva all'autore solo determinate prerogative, come ad esempio la possibilità di modificare l'opera, e dall'altro rende liberamente praticabile ogni altro uso da parte dei terzi, come la possibilità di sfruttare un'opera per scopi commerciali (si pensi ad esempio ad una foto, un'immagine, etc.).

Si parla in questi casi di clausola "alcuni diritti riservati" (in contrapposizione alla formula "tutti i diritti riservati", tipica del regime di copyright).

Quando, invece, l'autore desidera rendere completamente fruibile la sua opera da parte di chiunque altro, si è in presenza di un'opera di pubblico dominio. In questo caso, si usa parlare anche di copyleft, un termine coniato in contrapposizione anche letterale rispetto alla parola copyright.


Per ulteriori approfondimenti, vedi anche la nostra guida sul copyright


Tutte le notizie