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Data: 11/01/2020 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 293/2019), dal 1° gennaio 2020 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata allo 0,05%, rispetto allo 0,8% del 2019. Per approfondimenti Interessi legali: da gennaio saggio scende allo 0,05%
Interessi legali: la circolare Inps[Torna su] L'INPS, con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020 (qui sotto allegata), ha illustrato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Omesso o ritardato versamento contributi previdenziali e assistenziali[Torna su] Quanto alle conseguenze della modifica del tasso legale degli interessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'istituto richiama l'art. 116, comma 15, della legge 388/2000, che ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Al riguardo si precisa che l'applicazione della previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020. Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze che l'Istituto riepiloga in un'apposita tabella (qui sotto allegata). A titolo esemplificativo, il valore del tasso era pari allo 0,8% dal 01/01/2019 al 31/12/2019, allo 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e allo 0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali[Torna su] Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020. In relazione a ciò, la misura dell'interesse dello 0,05% si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020. |
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