Data: 14/01/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'Arbitro Bancario e Finanziario nella decisione n. 24360/2019 (sotto allegata) dichiara di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, alla morte del correntista il contratto di conto corrente non si estingue. Nel rispetto della regola generale che prevede la trasmissibilit� dei rapporti contrattuali in via successoria, infatti, gli eredi succedono anche nel contratto di conto corrente del de cuius, a meno che gli stessi non manifestino una volont� contraria.

Decesso di una correntista

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Una correntista muore nel luglio 2017. A fine mese l'erede accetta l'eredit� con beneficio di inventario. Dieci giorni dopo la banca riceve dall'erede la dichiarazione di decesso e la richiesta di avvio pratica successoria. La banca rilascia lettera di consistenza, in cui informa l'erede che alla data del decesso, il conto corrente presenta un saldo debitore di � -7,77, un prestito personale con debito residuo di � 3.987,67 assistito da una polizza assicurativa e una carta di credito. Intanto dopo il 9 luglio 2017, vengono accreditati sul conto � 2.758,76 a titolo di stipendio. Dai successivi estratti conto risultano gli addebiti mensili relativi alle rate del finanziamento, alle spese per l'invio degli estratti conto, del documento di trasparenza, il canone del conto corrente e gli addebiti SEPA.

Il ricorso dell'erede

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L'erede legittimo della correntista defunta ricorre all'Arbitro Bancario e Finanziario sostenendo l'estinzione del conto corrente della de cuius e chiede quindi il riconoscimento della somma di euro 2.208,87, oltre agli interessi, risultante dal saldo al 29.9.2017, il rimborso delle spese per il ricorso e delle spese legali, quantificate in euro 200,00.

Il conto non si estingue con la morte del correntista

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L'Arbitro Bancario adito ritiene che, per rispondere al ricorrente sia necessario stabilire "se l'apertura della successione comporti l'estinzione del conto corrente bancario, oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale." Prima di decidere sul ricorso del ricorrente per� l'Arbitro Bancario sottolinea e tratta approfonditamente la questione delle opposte opinioni dottrinali sul tema.

  • Per la prima il conto corrente non si estingue con la morte del correntista. Nel rapporto contrattuale subentrano gli eredi, stante l'assenza, nel rapporto di contratto di conto corrente bancario, dell'intuitus personae che di solito sottende al contratto di mandato.
  • Per la tesi avversa invece il contratto di conto corrente si estingue con la morte del correntista. Secondo questa teoria il contratto di conto corrente � un accordo innominato misto che si compone di concorrenti elementi di vari negozi tipici, in cui prevalgono quelli del mandato, con conseguente applicabilit� dell'art 1722 comma 1 n. 4) che ne prevede l'estinzione quando interviene la morte del mandante.

Esposte le due teoria l'Arbitro Bancario Finanziario, nel respingere il ricorso dell'erede, espone il seguente principio di diritto: "Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volont� da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi."

Del resto, come chiaramente esposto nella motivazione "La tesi favorevole all'automatica successione degli eredi nel conto corrente bancario poggia sulla regola, inespressa ma saldamente argomentata, della generale trasmissibilit� dei rapporti contrattuali in via successoria, salve motivate deroghe, non riconducibili a una ratio unitaria. A questo Collegio, d'altra parte, non sembrano sussistere, per il conto corrente bancario, le ragioni di deroga a tale regola generale - basate sul carattere personale della prestazione ovvero sull'intuitus personae - che giustificano, nell'art. 1722 1� c. n. 4) c.c., lo scioglimento del mandato per morte del mandante.

Ci� vale a maggior ragione quando gli atti che la banca � chiamata a eseguire altro non sono che adempimenti di debiti contratti in vita dal de cuius. N� pu� dirsi che, cos� ragionando, non sia fatta salva l'esigenza di protezione degli eredi e della loro libert� di scegliere come amministrare il patrimonio. Infatti, non soltanto a questi � lasciata la facolt� di accettare o meno l'eredit� e di optare per l'accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario; nel subentrare nella titolarit� del rapporto di conto corrente, a essi � attribuito altres� il diritto potestativo di recesso, autonomamente garantito al cliente, per i rapporti a tempo indeterminato, dall'art. 120-bis TUB."

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