Data: 15/01/2020 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Gli avvocati potranno svolgere attivit� di istruzione stragiudiziale, dunque acquisire dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti per l'oggetto della controversia e potranno richiedere alla controparte di dichiarare per iscritto la verit� di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente. E gli elementi di prova ottenuti potranno essere utilizzabili nell'eventuale successivo giudizio.

Si tratta di un'interessante novit� che trova posto nel disegno di legge delega per la riforma del processo civile (qui sotto allegato) che, dopo l'ok di Palazzo Chigi, dovrebbe iniziare a breve il proprio iter in Parlamento.

Per approfondimenti: Riforma del processo civile: ok del Governo

La riforma del processo civile

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Come si legge nella relazione introduttiva (anch'essa qui sotto allegata), il d.d.l. contiene disposizioni destinate a incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o pi� decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

"La stretta connessione tra la competitivit� del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non pi� procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo pi� snello e pi� celere al tempo stesso", prosegue la Relazione.

La legge delega per la riforma del processo civile si propone quindi, in quest'ottica, una decisa semplificazione del processo, tanto di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione.

Avvocati: ok ad attivit� di istruzione stragiudiziale

Obiettivo dell'intervento �, inoltre, l'introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, affidata agli avvocati, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio alla fase della negoziazione assistita.
Nonostante il testo escluda il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale, la negoziazione stessa in alcune materie andr� a sostituire la mediazione.
Nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, esclusa nel settore della circolazione stradale e che in altre materie sostituir� la mediazione, gli avvocati possano compiere l "attivit� di istruzione stragiudiziale" e acquisire dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, nonch� richiedere alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'art. 2735 c.c., la verit� di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.
Lo scopo � quello di agevolare l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio, cos� incoraggiando soluzioni transattive. Tale attivit� andr� svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, con la previsione di specifiche garanzie per ci� che concerne le modalit� della verbalizzazione e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte.

Utilizzabilit� degli elementi di prova

Sar� in pratica possibilit� sentire, nel contraddittorio tra le parti, persone a conoscenza di fatti rilevanti per la soluzione della controversia, di stimolare la confessione stragiudiziale o chiedendo alla controparte di dichiarare per iscritto la verit� di fatti ad essa sfavorevoli.
Gli elementi di prova cos� ottenuti, qualora non si pervenga a una soluzione transattiva, saranno utilizzabili nel giudizio che si andr� successivamente a instaurare, con effetti positivi sulla sua durata, fermo restando che sar� comunque consentito al giudice rinnovare l'attivit� istruttoria, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Allo scopo di incentivare l'istituto dell'attivit� di istruzione stragiudiziale, � previsto un incremento del compenso spettante ai difensori, salvo che il giudice non ne ravvisi, ex post, l'inutilit� manifesta o il carattere abusivo. Fuori dalle maggiorazioni avvocati e procuratori dello Stato che sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti nonch� gli avvocati che lavorano alle dipendenze di enti pubblici.

Risoluzione alternativa delle controversie

La revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie passa anche attraverso l'esclusione del ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilit� sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali
Dall'altro lato, invece, si prevede di estendere la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da rapporti di mediazione, introducendo altres� la possibilit� di ricorrere, anche in alcune delle materie di cui all'art. 409 c.p.p., alla negoziazione assistita unicamente da pi� avvocati, senza tuttavia che la stessa costituisca condizione di procedibilit� dell'azione.
Tale possibilit� � prevista limitatamente alle controversie in cui si discuta di diritti gi� negoziabili secondo la legislazione vigente, quali, senza pretesa di esaustivit�, il diritto al preavviso e il diritto al posto di lavoro.

Unico rito civile

Revisionata anche la disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado dinanzi al Tribunale in composizione monocratica che sar� sostituito con un rito semplificato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione (che verr� abrogato), con alcune integrazioni. Vengono, inoltre, i casi in cui la competenza � attribuita al Tribunale di composizione collegiale.
Oltre alla riduzione dei riti, si prevede l'eliminazione della possibilit� di conversione e l'introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del thema decidendum ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti in funzione di un processo improntato a celerit� ed efficienza.
La legge delega dispone che l'atto introduttivo sia sempre il ricorso (anche nel procedimento collegiale) e che siano compressi i termini per lo svolgimento delle varie fasi. Ad esempio, i termini a comparire nella loro estensione massima non potranno essere superiori ai 120 giorni, contro i 150 previsti attualmente. Viene, invece, portato a 40 giorni prima dell'udienza il termine per la costituzione tempestiva del convenuto, allo scopo di consentire un termine congruo all'attore per la sua replica.

La precisazione delle conclusioni

Inoltre, si propone di eliminare udienze rituali, come quella di precisazione delle conclusioni. Esaurita la trattazione e istruzione della causa, il giudice inviter� le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fisser� altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
Al termine della discussione, il giudice pronuncer� la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riserver� il deposito entro i 30 giorni successivi.

Giudizio di scioglimento delle comunioni

Novit� anche per il processo di scioglimento delle comunioni. In particolare, "poich� lo strumento della mediazione si � rivelato particolarmente efficace, si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovr� essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso".

Digitalizzazione

Il testo prevede, inoltre, che nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione, che il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalit� telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici.
Il deposito con modalit� non telematiche potr� essere autorizzato unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema.

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