Data: 16/01/2020 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax � Ok al bonus formazione anche per il 2020. E' stato prorogata per un altro anno dalla manovra l'agevolazione per le imprese che investono sul capitale umano per lo sviluppo dell'industria 4.0.

Cos'� il bonus formazione

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Il bonus formazione 4.0 � stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 e prorogato dall'ultima manovra per l'anno in corso. Si sostanzia in credito d'imposta dal 30% al 50% delle spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le tecnologie utili alla trasformazione tecnologica dei processi industriali in ottica 4.0. Si tratta � uno degli incentivi rientranti nell'insieme delle agevolazioni per l'Industria 4.0, inaugurato dall'ex Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e rinnovato, anche se rimodulato dai Ggoverni successivi.

Le novit� prevista dalla legge di bilancio

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Ecco quali sono state le novit� introdotte per il 2020. Intanto per il riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attivit� di formazione non deve essere pi� necessariamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

La manovra ha prorogato l'agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura del beneficio potr� arrivare al 60% se l'attivit� di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Infine � stabilito che le attivit� di formazione possono essere commissionate anche agli istituti tecnici superiori.

Ecco come accedere ai benefici

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Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non � pi� necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attivit� di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2020 che ne ha rivisto la disciplina dettata dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), eliminando il vincolo dell'accordo sindacale aziendale o territoriale, che secondo le associazioni imprenditoriali ha rappresentato il principale ostacolo per l'accesso al beneficio fiscale. Ancora, la manovra 2020, ai commi da 210 a 217 dell'articolo unico, proroga anche alle spese sostenute dal 1� gennaio la possibilit� di accedere al bonus formazione 4.0, rimodulando importi massimi annuali del credito d'imposta e semplificandone la procedura d'accesso. Con le modifiche il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di: 300.000 euro per le piccole imprese; 250.000 euro per le medie e grandi imprese. Daranno diritto al credito d'imposta le attivit� di formazione preposte all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realt� virtuale (Rv) e realt� aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. In particolare, l'attivit� formativa: deve essere destinata al personale dipendente dell'impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti; deve riguardare: vendita e marketing; informatica e tecnica; tecnologie di produzione. Anche pi� d'uno dei settori. Nel caso di corsi online in formula di e-learning sono necessari ulteriori requisiti. Dovranno essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica: quattro per ogni ora; prevedere quesiti a risposta multipla; proposti a intervalli irregolari e non prevedibili dall'utente. A fine corso i partecipanti devono affrontare e superare una prova di verifica rispondendo correttamente alla met� delle domande proposte.

Il credito d'imposta

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Il credito d'imposta potr� essere usato solo in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti). Per la nuova legge di bilancio: l'effettiva fruizione del credito d'imposta � subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; il credito d'imposta non pu� formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni successive in cui � utilizzato. Il bonus formazione non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa.


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