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Data: 16/01/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]() di Annamaria Villafrate - L'Inps rende nota, con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 (sotto allegata) l'estensione dell'indennizzo per cessazione attivit� commerciale ai soggetti che l'hanno cessata definitivamente dal primo gennaio 2017. Non cambiano requisiti, condizioni, incompatibilit� e modalit� di presentazione della domanda. Previsto per� il riesame d'ufficio delle domande di coloro che se la sono vista respingere solo perch� hanno cessato l'attivit� prima del primo gennaio 2019. Ricordiamo brevemente che cos'� la rottamazione negozi, a chi spetta e cosa prevede la recente circolare Inps:
Cos'� la rottamazione negozi[Torna su]
La rottamazione negozi � una misura di sostegno per i commercianti che hanno compiuto 62 anni (57 se donne), che cessano l'attivit� commerciale, consegnano la licenza al Comune e si cancellano dal registro dalle Imprese o dal REA, se sono agenti di commercio. Al momento della cessazione dell'attivit� occorre essere iscritti alla gestione "artigiani e commercianti" da almeno 5 anni, anche non continuativi. L'indennizzo � pari al trattamento minimo Inps, di poco superiore ai 500 Euro e serve a tamponare la mancanza di entrate dalla cessazione dell'attivit� fino all'entrata in pensione del soggetto. I beneficiari dell'indennizzo[Torna su]
La rottamazione viene disposta in favore: dei titolari e dei coadiutori di attivit� commerciale al minuto con postazione fissa, abbinata eventualmente a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Estensione della rottamazione[Torna su]
La circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 annuncia l'estensione da parte della legge 2 novembre 2019, n. 128 contenente le "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", delle previsioni sull'indennizzo per cessazione attivit� commerciale anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attivit� commerciale dal primo gennaio 2017, a condizione che al momento della domanda possiedano i requisiti richiesti dall'art 2 del Dlgs n. 207/1996. Il provvedimento fa presente che "Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potr� essere comunque anteriore al primo dicembre 2019." Invariati i requisiti, le condizioni di accesso, le modalit� di presentazione della domanda, l'importo del trattamento, i casi d'incompatibilit� e le istruzioni contenute circolare INPS del 24 maggio 2019, n. 77 (sotto allegata). Riesame delle domande non accolte[Torna su]
La circolare n. 4 informa infine i soggetti la cui domanda � stata rigettata dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi per aver cessato l'attivit� prima del primo gennaio 2019, che le stesse verranno riesaminate d'ufficio, previa comunicazione agli interessati. Leggi anche Rottamazione negozi, paga l'Inps |
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