Data: 20/01/2020 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La responsabilit� di un'azienda sanitaria per il danno derivato a un paziente dal ritardo nella diagnosi di una malattia va valutata sulla base della percentuale in cui l'intervento tempestivo avrebbe potuto ridurre il danno.

Nel sancirlo, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 514/2020 (qui sotto allegata), ha riaffermato degli importanti principi in materia di concorso di colpa nella responsabilit� medica.

Lo stato anteriore di salute

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Innanzitutto, i giudici hanno ricordato che lo stato di salute del paziente, anteriore al danno subito per effetto della condotta medica, pu� concausare la lesione o la menomazione da essa derivata e che la concausa delle lesioni � giuridicamente irrilevante sul piano della causalit� materiale.

Menomazione concorrente o coesistente

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Per la Corte, poi, occorre considerare che le menomazioni preesistenti possono essere o coesistenti o concorrenti con il maggior danno che � stato causato dall'illecito.

Le menomazioni, pi� nel dettaglio, sono coesistenti se i loro effetti invalidanti "non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi".

Si parla, invece, di menomazioni concorrenti quando i loro effetti invalidanti "sono meno gravi se isolate, e pi� gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi".

Se le prime sono irrilevanti ai fini della liquidazione, salvo specificit� del caso concreto, le seconde vanno adeguatamente valutate.

Come considerare le menomazioni concorrenti

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In particolare, le menomazioni concorrenti vanno tenute in considerazione stimando in punti percentuali e convertendo in denaro dapprima l'invalidit� complessiva del paziente e, poi, l'invalidit� teoricamente preesistente all'illecito. Il secondo importo va quindi sottratto dal primo e, in tal modo, si ottiene la liquidazione.

Il che vuol dire, riprendendo l'esempio fatto dalla Corte di cassazione, che se l'invalidit� complessivamente accertata � pari al 65% e quella pregressa corrisponde al 45%, il giudice liquider� un valore monetario pari al 20%, attribuendo tale percentuale di responsabilit� alla struttura sanitaria.

Il ricorso all'equit� correttiva

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In ogni caso, se l'applicazione rigida di un simile calcolo conduce a risultati manifestamente iniqui, il giudice deve ricorrere all'equit� correttiva.


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