Data: 25/01/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 797/2020 (sotto allegata) nega il risarcimento a una ex moglie e figlia del de cuius. Il fatto che nel manifesto funebre la nuova compagna dell'uomo non le abbia indicate tra i parenti del defunto, non lede alcun diritto per cui nessun risarcimento deve essere riconosciuto.

Niente nomi dell'ex moglie e della figlia nel manifesto

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Ex moglie e figlia agiscono in giudizio perch� venute a conoscenza della morte dell'ex marito e del padre grazie alla pubblicazione del manifesto funebre, in cui i nomi delle due donne sono stati volutamente omessi tra i vari parenti menzionati. Chiedono quindi il risarcimento dei danni subiti, perch� la nuova compagna � stata identificata erroneamente come moglie del defunto, senza esserlo, visto che il de cuius era separato, non divorziato.

Il Tribunale per� rigetta le richieste risarcitorie avanzate e condanna la figlia al pagamento delle spese processuali, in quanto la madre, nelle more del giudizio, � venuta a mancare. La figlia a questo punto impugna la decisione di primo grado, ma anche la corte d'Appello rigetta le sue richieste e la condanna a pagare le spese del giudizio di secondo grado.

Il ricorso in Cassazione

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La figlia del defunto non si arrende e impugna la sentenza in cassazione sollevando i motivi che si vanno ed esporre.

Con il primo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 22 Cost., dell'art. 6 cod. civ., degli artt. 130 e 131 cod. civ., dell'art. 132 del codice di procedura civile e l'omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente evidenzia il rilievo costituzionale del diritto al nome e la mancata motivazione sulla questione del possesso di stato di madre e figlia.

Con il secondo sostiene la violazione e la falsa applicazione degli artt. 130-131 cod. civ., degli artt. 2043 e 1226 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo. Il fatto che la compagna del padre si sia fregiata del titolo di moglie, quando in realt� non lo era ha comportato la lesione del diritto al nome della vera moglie, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Con il terzo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., degli arti. 184 e 132 cod. proc. Civ., nonch� l'omesso esame di un fatto decisivo perch� ha ritenuto rinunciate le richieste probatorie perch� non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in appello.

Con l'ultimo infine contesta la condanna al pagamento delle spese processuali che in Appello � stata inasprita rispetto la primo grado.

Niente risarcimento per i nomi omessi nel manifesto funebre

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La Cassazione con l'ordinanza 797/2020 rigetta il ricorso della figlia in proprio e nella qualit� di erede della defunta madre per i motivi che si vanno ad esporre.

I primi due motivi, decisi congiuntamente, vengono dichiarati inammissibili dalla corte in quanto: "la sentenza, con un accertamento in fatto non pi� discutibile in questa sede, ha ritenuto che il manifesto funebre non potesse, di per s� solo, ledere lo status di moglie e di figlia del defunto in capo alle attrici, i motivi insistono nel sostenere la lesione del diritto al nome ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, ma nulla dicono in ordine all'effettivo pregiudizio subito e non dimostrano in alcun modo quale danno dovrebbe essere loro risarcito."

Inammissibile il terzo motivo perch� la ricorrente nulla dice in merito alle prove che la corte non avrebbe ammesso e sulla loro decisivit�. Inammissibile infine anche il quarto motivo perch� generico nella forma e infondato nella sostanza avendo la corte applicato semplicemente le regole sulla soccombenza.

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