Data: 28/07/2022 10:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Contributo unificato sfratto: cos'è e come funziona

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Come noto, il pagamento del contributo unificato è previsto in relazione alla generalità dei procedimenti che vengono instaurati davanti a un giudice, al fine di far fronte alle spese di giustizia.

Il relativo versamento viene effettuato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio; quest'ultima, in caso di esito positivo della causa, ne riceve il rimborso dalla parte soccombente.

L'importo da versare non è sempre lo stesso per tutti i giudizi, ma varia a seconda del valore della causa, del giudice adito, del grado di giudizio e della materia trattata.

La disciplina normativa del contributo unificato è contenuta nel D.P.R. 115/02, c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia, che all'art. 13 delinea i vari importi dovuti dal soggetto adempiente.

Il contributo unificato nei procedimenti per convalida di sfratto

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Il procedimento per convalida di sfratto rientra nei procedimenti speciali previsti dal titolo I del libro IV del codice civile.

Per quanto concerne il pagamento del contributo unificato, tali procedimenti godono di un trattamento agevolato. Infatti, in base al comma terzo dell'articolo 13 sopra citato, il relativo importo è ridotto alla metà di quello previsto per i procedimenti ordinari di pari valore.

I diversi tipi di sfratto

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Come si ricorderà, la convalida dello sfratto può essere domandata sia quando il conduttore è in arretrato con il pagamento dei canoni i locazione, sia quando il contratto arriva regolarmente a scadenza e il locatore non intende rinnovarlo.

Nel primo caso si parla di sfratto per morosità, con il quale il locatore può ottenere in giudizio l'ingiunzione di pagamento relativa ai canoni scaduti, la risoluzione del contratto e il rilascio dell'immobile.

Nel secondo caso si tratta di licenza per finita locazione, che può avvenire anche prima del c.d. rinnovo tacito, se il locatore agisce tempestivamente prima della scadenza prevista in contratto.

Ebbene, in ognuno di questi casi la disciplina relativa al contributo unificato per sfratto si applica nei termini sopra esposti, cioè con il relativo importo ridotto del 50% rispetto a quanto previsto per i procedimenti ordinari.

Gli importi da versare

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Nel dettaglio, il c.u. sarà dovuto nelle seguenti misure:

- Valore della causa inferiore a € 1.100,00: c.u. € 21,50

- da € 1.100,01 a € 5.200,00: c.u. € 49,00

- da € 5.200,01 a € 26.000,00: c.u. € 118,50

- da € 26.000,01 a € 52.000,00: c.u. € 259,00

- da € 52.000,01 a € 260.000,00: c.u. € 379,50

- da € 260.000,01 a € 520.000,00: c.u. € 607,00

- oltre € 520.000,00: c.u. € 843,00

In ogni caso, andrà prodotta anche una marca da bollo da 27 euro a titolo di anticipazione per le spese di notifica (art. 30 T.U.).

Come si calcola il valore di una causa di sfratto

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Il valore dei procedimenti per convalida di sfratto, di competenza del tribunale, viene determinato nel modo seguente, ai sensi del già citato art.13 del T.U. sulle spese di giustizia.

Nello sfratto per morosità, il valore della causa è determinato prendendo come riferimento l'importo dei canoni scaduti e non ancora pagati al momento della notifica della citazione per la convalida.

Nel procedimento di sfratto per finita locazione, invece, il valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato è determinato con riferimento all'ammontare annuo del canone.

Come più sopra esposto, l'importo del contributo unificato rientra tra le spese legali da rimborsare a carico della parte soccombente al termine della procedura (comma 6-bis, art. 13 T.U).


Per ulteriori approfondimenti sul tema, vedi anche la nostra guida generale sul contributo unificato e le guide sullo sfratto per morosità e per finita locazione.


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