Data: 03/02/2020 15:30:00 - Autore: Paolo Casati

Avv. Paolo Casati - E' illegittimo il metodo adottato dal fisco, basato sulla media complessiva dei ricarichi desunti da un elenco di esercizi commerciali, in quanto non tiene conto delle singole categorie di beni. Non solo. L'elenco degli esercizi commerciali è anonimo, di conseguenza è precluso al giudice qualsiasi controllo sull'omogeneità del campione posto a base del calcolo. E' quanto afferma un'interessante pronuncia della CTR di Milano sez. VI (la n. 5305/2019 sotto allegata) accogliendo l'appello di una società esercente attività di bar e caffè all'interno di un centro commerciale.

Avviso di accertamento per scostamento reddito dichiarato e ricavi accertati

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Nella vicenda, la società contribuente si era rivolta in prima battuta alla Ctp di Como avverso l'avviso di accertamento con il quale in ragione dell'incongruenza di ricavi dichiarati del valore aggiunto lordo per addetto e della percentuale di ricarico praticata era stato accertato dall'Agenzia delle entrate uno scostamento tra reddito dichiarato e ricavi accertati con conseguente rettifica del reddito di impresa dichiarato e ricalcolo di maggiori imposte Iva, Ires e Irap.

Perdendo in primo grado, la società proponeva appello dolendosi dell'illegittimità del ricalcolo operato dal fisco e, nello specifico, del metodo utilizzato per estrapolare la media ricarico posta a confronto on quello dichiarato dall'esercizio commerciale in verifica oltre all'erronea applicazione del metodo analitico-induttivo in ragione della sussistenza di un periodo di non normalità economica ex art. 10 legge 146/1998.

Per la CTR, le doglianze della contribuente sono convincenti.

Insussistenza presupposti per ricalcolo dei redditi

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Il presupposto dell'avviso di accertamento di cui si tratta, ragiona preliminarmente il collegio, "si fonda sul rilievo delle asserite 'incoerenze relative al ricarico applicato oltre che al valore aggiunto lordo per addetto' - e - proprio l'indice di coerenza 'ricarico' è stato ritenuto particolarmente basso rispetto ad una 'media ricarico' desunta dall'analisi di 18 esercizi commerciali asseritamente coerenti con quello in verifica".

Ebbene, scrive quindi la CTR, "non solo gli esercizi commerciali che costituiscono il campione di riferimento posto a base dell'accertamento fiscale sono omissati e, dunque, è impossibile per la contribuente – come anche per questo collegio – verificarne l'effettiva omogeneità, per tipologia di attività e collocazione geografica" con la società appellante, ma "il metodo di calcolo utilizzato dall'ufficio per risalire alla media di ricarico non prende in alcuna considerazione (come, invece, avrebbe dovuto) le singole categorie di beni, limitandosi ad un dato complessivo ed aggregato, in sé inidoneo ai fini che qui interessano, stante la notevole differenza di valore tra i vari tipi di merce trattata nell'esercizio commerciale dei bar".

La decisione

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Per cui, conclude la sentenza, deve ritenersi "illegittimo l'avviso di accertamento oggetto di causa in quanto fondato su dati inattendibili e inidonei a giustificare, nell'an e nel quantum, il ricalcolo induttivo dei redditi di impresa effettuato nell'occasione dall'ufficio".

email: paolo@avvocatocasati.it


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