Data: 23/06/2021 11:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

Imputato: chi �?

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Pi� tecnicamente � imputato il soggetto al quale � attribuito un determinato reato nella richiesta di:

  • rinvio a giudizio,
  • giudizio immediato
  • decreto penale di condanna,
  • applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1,

o nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

Tale qualit� permane sino a che il procedimento non si sia concluso con giudizio definitivo e, anche successivamente, pu� essere riassunta se vi � revoca della sentenza di non luogo a procedere o � disposta la revisione del processo.

Tutele per l'imputato: divieto di testimonianza

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Il codice di procedura penale prevede delle specifiche tutele per l'imputato, tra le quali va citato, innanzitutto, il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni che questi abbia reso nel corso del procedimento o nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che tale soggetto commetta delitti sessuali a danno dei minori.

Il divieto di testimonianza scatta in capo a chiunque riceva le dichiarazioni del soggetto accusato e svolga una funzione all'interno del procedimento nel cui ambito si rendano le asserzioni. In questa categoria sono compresi gli avvocati, i consulenti tecnici ed anche gli ausiliari del giudice.

Tutele per l'imputato: inutilizzabilit� delle dichiarazioni

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Inoltre, � impossibile utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato davanti all'autorit� giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalle quali emergono degli indizi di reit� a suo carico.

Se tali dichiarazioni sono rese da una persona non imputata (n� indagata), l'autorit� procedente deve interrompere l'esame, avvertendo il dichiarante che in conseguenza di simili affermazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitandolo a nominare un difensore. Tutte quelle rese prima, non possono essere utilizzate.

Morte e incapacit� dell'imputato

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Come � facile intuire, l'imputato riveste un ruolo centrale in tutto il processo penale, tanto che, se risulta la sua morte, il giudice, dopo aver sentito il pubblico ministero e il difensore, chiude il processo emanando una sentenza di non luogo a procedere.

Tale sentenza, in ogni caso, non impedisce che venga nuovamente esercitata l'azione penale contro il medesimo imputato, per gli stessi fatti, se si accerta che la sua morte � stata dichiarata per errore.

L'incapacit� dell'imputato, invece, determina la sospensione del processo e la nomina di un curatore speciale. Tali conseguenze, pi� precisamente, si verificano quando l'imputato si trova in uno stato mentale reversibile che non gli permette di partecipare coscientemente al procedimento.

Durante il periodo di sospensione, il giudice pu� comunque assumere delle prove, eventualmente anche a richiesta del curatore speciale, sebbene nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal codice di rito.

Imputato e indagato

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La figura dell'imputato va tenuta ben distinta da quella dell'indagato, che pu� essere definito come il soggetto nei cui confronti si stanno svolgendo delle indagini (e nei cui confronti, quindi, non � ancora stata esercitata l'azione penale).

Tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 61 del codice di procedura penale, all'indagato si estendono tutti i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, nonch� tutte le altre disposizioni a questo relative, salvo che sia stabilito diversamente.


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