Data: 02/11/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Il 5 agosto 2006 il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva 'sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno', nella quale venivano chiarite, ai sensi dell'art.2 del " Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", tutte le situazioni relative ai 'diritti di soggiorno' riconosciuti al cittadino straniero che si trova regolarmente sul territorio nazionale, fra i quali, oltre alle facoltą previste espressamente dal citato T.U. n.286/1998, ..'lo svolgimento di regolare attivitą lavorativa..'. Secondo quanto indicato espressamente nella Direttiva ,'il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ha il diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attivitą lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno. LaPrevidenza.it, Ministero dell'Interno, Direttiva 5.8.2006 n°11050
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