Data: 26/01/2020 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il risarcimento del danno da responsabilit� medica pu� essere fatto dal giudice con i criteri indicati dal decreto Balduzzi in tutti i casi, anche per eventi antecedenti alla sua entrata in vigore.

Quando si applica la legge Balduzzi

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Non ha dubbi in proposito la Corte di cassazione che, nella sentenza numero 1157/2020 (sotto allegata), ha chiarito che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge numero 138/2012 non ha modificato con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della responsabilit� civile e, di conseguenza, si applica in tutti i casi in cui occorra fare applicazione, in pendenza di giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. L'unico limite � quello del giudicato interno sul quantum.

Legge Balduzzi anche per il danno medico antecedente

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Tale conclusione, per i giudici, non trova alcun ostacolo nel fatto che la condotta del medico sia stata commessa prima dell'entrata in vigore della legge Balduzzi n� determina una disparit� di trattamento tra i soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e quelli coinvolti nei giudizi gi� definiti, posto che la modifica retroattiva della regola giudiziale � preclusa esclusivamente dalla formazione del giudicato.

Il legittimo affidamento del paziente � tutelato

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Infine, l'applicabilit� della Balduzzi, a detta della Corte, non determina neanche "una lesione del legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno in parola, posto che la norma sopravvenuta, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilit� civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalit� e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno".


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