Data: 27/01/2020 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il giudice di merito valuta liberamente le prove, pronunciandosi sulla rilevanza e attendibilit� delle stesse. La sua signoria pu� spingersi sino al punto da porre alla base del suo convincimento alcune prove che potremmo definire "contemporanee" ad esempio gli SMS, le chat su Whatsapp e addirittura i servizi del noto programma "Striscia la notizia".

Ne sanno qualcosa i due imputati la cui responsabilit� � stata recentemente confermata anche dalla Corte di Cassazione nelle due sentenze n. 1822/2020 e 1970/2020 (sotto allegate).

Messaggi sui cellulari acquisibili dalla Polizia?

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La prima delle due vicende portata all'attenzione degli Ermellini, riguarda una giovane accusato, insieme ad un altro ragazzo, di aver illecitamente detenuto, per la cessione a terzi, diversi grammi (4,2) di cocaina.

La responsabilit� penale era risultata provata alla luce di plurimi elementi, tra cui i messaggi contenuti nei telefoni cellulari degli imputati e acquisiti dagli agenti della P.G. mediante riproduzione fotografica della schermata delle conversazioni.

Un punto su cui si soffermano le critiche della difesa, secondo cui tali prove sarebbero affette da inutilizzabilit� patologica poich� concernenti atti probatori acquisiti contra legem (mediante violenza sulle cose e in violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza di cui all'art. 15 Cost.), l� dove gli agenti operanti avrebbero dovuto procedere con le modalit� previste per il sequestro ai sensi dell'art. 354, comma 2, del codice di procedura penale.

SMS e messaggi WhatsApp hanno natura di documenti

Per la Cassazione, invece, il giudice a quo ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali secondo cui i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso (sms, messaggi WhatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., con conseguente acquisibilit� con una qualunque modalit� atta alla raccolta del dato, inclusa la riproduzione fotografica.
Ancora, i messaggi WhatsApp e gli SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, evidenzia la Cassazione, non rientrano nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attivit� di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (cfr. Cass. n. 928/2015).
N�, d'altra parte, pu� ritenersi trattarsi degli esiti di un'attivit� di intercettazione, la quale postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, l� dove i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituiscono mera documentazione di detti flussi.
In conclusione, la Corte afferma il principio di diritto secondo il quale "i messaggi WhatsApp cos� come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attivit� acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, n� tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti e utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti".

Le riprese di "Striscia la notizia" possono essere valutate come prova

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Nella sentenza n. 1977/2020, la Cassazione ha ritenuto, invece, immune da censure la sentenza che ha accertato la responsabilit� penale di un uomo accusato di concorso nel reato di estorsione. Tra gli elementi probatori acquisiti dal giudice a quo emergono anche le riprese del servizio televisivo della trasmissione "Striscia la notizia".

Il riconoscimento nei video estrapolati dal servizio televisivo da parte della Polizia di frontiera dell'imputato, assieme ad altri elementi di prova, compresa la circostanza che subito dopo la messa in onda del servizio televisivo l'imputato si era reso irreperibile, convergono univocamente nel senso dell'affermazione della sua responsabilit� in ordine al reato ascritto.

Una ricostruzione non scalfita dalle censure del ricorrente. Da un lato, rammentano gli Ermellini, al giudice di legittimit� � preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Libero convincimento del giudice

Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilit� delle fonti di prova, rammenta la Cassazione, � devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilit� degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimit� della Corte Suprema.

Si � in particolare osservato che non � sindacabile in sede di legittimit�, salvo il controllo sulla congruit� e logicit� della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilit� delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Cass., n. 20806/2011).


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