Data: 28/01/2020 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - A seguito della separazione personale tra coniugi, i figli hanno diritto a un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 del codice civile.

Ripartizione spese straordinarie figli

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� corretto che le spese straordinarie, esulanti dall'ordinario regime di vita dei figli, siano ripartite per quote tra i genitori, in maniera proporzionale alle rispettive risorse. Ricomprenderle in maniera "forfettaria" nell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico di un genitore, rischierebbe di privare la prole, a causa delle possibilit� economiche del beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o altri indispensabili apporti.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 1562/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi, nel giudizio di divorzio della coppia, sull'istanza di una madre che aveva contestato l'importo dell'assegno fissato in favore del figlio dal giudice di merito in 1.100 euro mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.

Spese straordinarie figli

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La Corte rammenta che devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilit� e la loro imponderabilit� esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Non si ritiene che tali spese possano includersi in maniera forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori.
Una simile scelta, infatti, contrasterebbe con il principio di proporzionalit� sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, e recherebbe grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti a causa delle possibilit� economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo".

Mantenimento figli e tenore di vita

Gli Ermellini richiamano un orientamento della medesima sezione (ord. n. 21273/2013) secondo cui, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 del codice civile.
Tale norma, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicit� di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'et� dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessit� di cura e di educazione.
Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.

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