Data: 03/08/2022 16:00:00 - Autore: Marco Sicolo

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti

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Gli infortuni a scuola sono spesso oggetto di richieste di risarcimento da parte dei genitori dell'alunno, in relazione ai danni riportati da quest'ultimo.

Esaminiamo quindi i contorni della responsabilit� degli insegnanti e dell'istituto scolastico in relazione a tali fattispecie e cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno.

In linea generale, va detto che con l'iscrizione dell'allievo ad un istituto scolastico si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo a ciascun insegnante non solo l'obbligo di provvedere alla sua istruzione ma anche, in via accessoria, l'obbligo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantire la sua sicurezza e preservarne l'incolumit� fisica.

Ci� significa che, in caso di infortunio occorso all'alunno (anche quando questi si procuri da solo il danno), il relativo onere della prova seguir� le regole generali stabilite dall'art. 1218 c.c.

Pertanto, l'attore (di solito, un genitore dell'allievo infortunato) dovr� semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l'orario scolastico, stante il dettato dell'art. 2048 c.c., secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno avvenuto agli alunni nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

Come chiarito per� dalla Cassazione n. 19110/2020 "la presunzione di responsabilit� posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui � sottoposto alla loro vigilanza; essa non �, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a s� stesso."

All'istituto scolastico, di contro, spetter� la ben pi� difficile dimostrazione che la causa dell'evento dannoso non era imputabile al docente o all'istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento, secondo la normale diligenza.

Responsabilit� per mancata custodia

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Va ricordato, al riguardo, che, in virt� dell'art. 28 della Costituzione, l'istituto scolastico � civilmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte degli insegnanti (e dei funzionari ATA, come ad es. i bidelli).

La responsabilit� dell'ente, inoltre, pu� configurarsi anche per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al dirigente (preside), la cui inosservanza pu� originare una responsabilit� extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o per mancata custodia ex art. 2051 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l'attivit� scolastica (edificio principale, pertinenze, aree di ingresso, cortili, etc.).

Breve rassegna giurisprudenziale

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La giurisprudenza sul tema, come si pu� immaginare, � copiosa e aiuta, in alcuni casi, a delineare in maniera pi� definita i limiti della responsabilit� dell'ente scolastico e dei suoi dipendenti.

Ad esempio, alcune recenti pronunce chiariscono che per ottenere il risarcimento relativo a un infortunio occorso all'allievo durante un'attivit� sportiva svolta nell'ora di ginnastica (nello specifico, una partita tra squadre avversarie), occorre dimostrare che il danno sia derivato da un comportamento illecito di un altro alunno (es. un intervento troppo violento), laddove un incidente originato dal normale sviluppo del gioco, svolto sotto la vigilanza dell'insegnante e in presenza delle necessarie cautele, non vale a configurare la responsabilit� dell'ente (cfr. Cass., Ord. n. 9983/19 e Cass. sez. VI, sent. n. 14355/18).

La recente Cassazione n. 21255/2022 ha invece ribadito, per quanto riguarda la responsabilit� dell'istituto scolastico che: "la responsabilit� della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (Cass. n. 14701/2016)."

Interessanti appaiono anche alcune pronunce riguardo alla graduazione dell'obbligo di vigilanza in relazione all'et� dell'allievo: in proposito, v. Cass. n. 2334/18, che esclude la responsabilit� dell'insegnante in relazione alla mancata vigilanza sulla condotta di un alunno maggiorenne, ma anche Cass. n. 11571/13, che considera, invece, sussistente tale obbligo anche nei confronti di studenti con pi� di 18 anni, e infine la risalente pronuncia Cass. n. 12424/98, che ritiene l'obbligo di vigilanza da commisurarsi all'et� e alla maturit� dell'allievo, con riferimento al caso concreto.

Da segnalare anche quanto sancito dalla Cassazione n. 32377/2021 ai sensi della quale: "� principio recepito nella giurisprudenza di legittimit� che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumit� dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinch� non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'et� degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'et� anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilit� di pericoli 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attivit� (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680)."

Infortuni a scuola: come chiedere il risarcimento

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Quando si verifica un infortunio a scuola � possibile richiedere il risarcimento del danno subito inviando una lettera raccomandata all'istituto, nella persona del dirigente, in cui si precisa che l'evento � avvenuto durante l'orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione causale con l'evento accaduto.

A tal fine, possono fornire sostegno alla dimostrazione del danno i referti di pronto soccorso, i verbali redatti dal personale scolastico in merito all'accaduto e le dichiarazioni di eventuali testimoni.

Si ricorda, al proposito, che ogni istituto scolastico pubblico � titolare di una posizione assicurativa presso l'Inail e ha facolt� di stipulare ulteriori polizze private per una pi� completa copertura dei danni.


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