Data: 02/02/2020 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 1151/2020 della Cassazione (sotto allegata) afferma che in virtù di quanto stabilito dall'art 4 del decreto legge n. 119/2018 i debiti erariali che non superano i mille euro e che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono da considerarsi annullati automaticamente, senza la necessità che l'ente impositore provveda formalmente allo stralcio degli stessi.

Violazione codice della strada

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Un cittadino ricorre al Giudice di Pace e si oppone a una cartella di pagamento di 226,22 euro notificatagli a causa della violazione di una norma del Codice della Strada.

Nel ricorso l'opponente rileva la decorrenza dei termini previsti dal Dpr 602/1973 e l'illegittimità della maggiorazione applicata. Il Giudice di Pace però respinge l'opposizione, a questo punto il multato decide di ricorrere in Tribunale per appellare la decisione di primo grado, ma anche in questa sede va incontro a un rigetto.

Il ricorso in Cassazione

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Risultato soccombente in primo e secondo grado l'opponente ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso. L'opposta Equitalia non svolge in questa sede alcuna attività difensiva.

Stralcio automatico senza sgravio per le multe sotto i mille euro

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La Cassazione con ordinanza n. 1151/2020 dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti poiché l'art 4 del del decreto legge n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018 prevede che per i debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo inferiore ai 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono da considerarsi automaticamente annullati.

La Cassazione precisa inoltre che "l'annullamento del debito disposto dallo ius superveniens opera immediatamente, ipso iure, stante l'espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del conseguenziale provvedimento di sgravio da parte dell'agente di riscossione. Trattasi infatti di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell'effetto sostanziale dell'estinzione del debito."

Per dovere di completezza si ricorda infatti che lo sgravio è la procedura di annullamento della richiesta di pagamento che deve essere effettuata dall'ente impositore (che non corrisponde all'agente di riscossione), che in questo modo procede alla cancellazione del credito vantato nei confronti del contribuente e delle intimazioni inviate.

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