Data: 04/02/2020 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - Il minimo vitale 2020 costituisce un importante parametro in tema di pignoramento delle pensioni.

La legge in materia di pignoramento di stipendi e pensioni, infatti, prevede una serie di tutele nei confronti del debitore, al fine di consentire a quest'ultimo di godere di almeno una parte di tali emolumenti, per far fronte alle sue necessit� e spese di tutti i giorni.

Cos'� il minimo vitale

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Nell'ambito di tali tutele, come vedremo, il c.d. minimo vitale rappresenta la garanzia, per un pensionato in condizione debitoria, che una parte della sua pensione non potr� essere mai aggredita dai suoi creditori.

� opportuno precisare sin da ora che l'intangibilit� del minimo vitale � prevista solo per le pensioni e non per gli stipendi, sebbene anche questi ultimi godano di considerevoli protezioni contro il pignoramento da parte della normativa di settore.

Assegno sociale 2020 e minimo vitale

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La norma di riferimento, a questo riguardo, � l'art. 545 settimo comma del codice di procedura civile, il quale dispone che le pensioni non possono essere sottoposte a pignoramento per un importo pari a quello dell'assegno sociale mensile, aumentato della met�.

�, dunque, l'assegno sociale il parametro di base cui fare riferimento per calcolare la somma su cui un pensionato debitore potr� sempre e comunque fare affidamento, poich� nessuno potr� pignorarla.

Ebbene, l'importo dell'assegno sociale varia di anno in anno, perch� il relativo valore viene rapportato alla variazione degli indici dei prezzi, determinata periodicamente dal Ministero dell'Economia.

Tale variazione � stata fissata, per il 2020, nella misura del +0,4%. Ci� significa che l'importo dell'assegno sociale 2020 � aumentato rispetto all'anno precedente, ed � oggi fissato nel valore di euro 459,83.

In base al dettato della norma sopra esaminata, pertanto, il valore del c.d. minimo vitale sar� dato dal seguente calcolo: 459,83 + 229,91 = 689,74 (cio�, come detto, l'importo dell'assegno sociale aumentato della sua met�).

Il minimo vitale 2020 � dunque pari a euro 689,74.

Sulla parte della pensione eccedente tale importo, la legge dispone che si pu� effettuare il pignoramento solo nel limite di un quinto (o, se si tratta di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal giudice).

Pignoramento pensione, un esempio pratico

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Cosa significa, in pratica, quanto detto finora? Facciamo un esempio.

Se un soggetto percepisce mensilmente 1.200 euro a titolo di pensione, la somma a disposizione dei terzi creditori sar� data dalla differenza tra tale importo e il minimo vitale, cio� 1.200 � 689,74= 510,26 euro.

Su tale importo, che rappresenta la parte eccedente il minimo vitale, va calcolato il quinto della pensione aggredibile dal creditore.

Ritornando al nostro esempio, pertanto, l'importo pignorabile sar� soltanto pari a 510,26 / 5 = 102.05 euro.

Ci� significa, in definitiva, che su una pensione ipotizzata di 1.200 euro, viene pignorata una somma di 102.05 euro, rimanendo invece nella piena disponibilit� del debitore un importo pari a 1.200-102,05 = 1097.05 euro.

Per completezza, va ricordato che, se il pensionato ha pi� debiti di diversa specie (ad es. un debito di natura alimentare e uno nei confronti di una banca), in tal caso i relativi pignoramenti potranno concorrere fino alla met� della somma eccedente il minimo vitale.

Nel nostro esempio, quindi, la presenza di debiti di diversa specie render� pignorabile un importo pari a 510,26/ 2= 255,13 euro.

Minimo vitale 2020 e pignoramento dell'ente di riscossione

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Occorre ricordare, inoltre, che se il creditore pignorante � l'ente di riscossione incaricato dall'Agenzia delle Entrate, il pignoramento incontra dei limiti diversi, secondo la seguente tabella:

  • per le pensioni di importo fino a 2.500 euro, la quota pignorabile � pari a un decimo dell'importo eccedente il minimo vitale;
  • per le pensioni di importo tra 2.500 e 5.000 euro, la quota pignorabile � pari a un settimo dell'importo eccedente il minimo vitale;
  • per le pensioni di importo superiore ai 5.000 euro, la quota pignorabile � pari a un quinto dell'importo eccedente il minimo vitale.

Pignoramento della pensione gi� accreditata in banca

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Infine, � opportuno evidenziare che quanto detto finora riguarda i pignoramenti notificati direttamente all'Inps e quelli notificati alla banca, quando la pensione venga accreditata direttamente su apposito conto e l'accredito sia successivo al pignoramento.

Quando, invece, il pignoramento sia notificato alla banca e riguardi somme gi� accreditate sull'apposito conto, il limite di aggredibilit� � individuato dall'ottavo comma del citato art. 545 c.p.c.

Tale norma dispone che, in questo caso, le somme accreditate a titolo di pensione possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (cio� 459,83 x 3 = 1.379,49 euro).

Per ulteriori spunti, vedi anche il nostro approfondimento giuridico: Pignoramento e minimo vitale


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