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Data: 04/02/2020 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo Avv. Marco Sicolo - Il minimo vitale 2020 costituisce un importante parametro in tema di pignoramento delle pensioni. La legge in materia di pignoramento di stipendi e pensioni, infatti, prevede una serie di tutele nei confronti del debitore, al fine di consentire a quest'ultimo di godere di almeno una parte di tali emolumenti, per far fronte alle sue necessità e spese di tutti i giorni.
Cos'è il minimo vitale[Torna su]
Nell'ambito di tali tutele, come vedremo, il c.d. minimo vitale rappresenta la garanzia, per un pensionato in condizione debitoria, che una parte della sua pensione non potrà essere mai aggredita dai suoi creditori. È opportuno precisare sin da ora che l'intangibilità del minimo vitale è prevista solo per le pensioni e non per gli stipendi, sebbene anche questi ultimi godano di considerevoli protezioni contro il pignoramento da parte della normativa di settore. Assegno sociale 2020 e minimo vitale[Torna su]
La norma di riferimento, a questo riguardo, è l'art. 545 settimo comma del codice di procedura civile, il quale dispone che le pensioni non possono essere sottoposte a pignoramento per un importo pari a quello dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà. È, dunque, l'assegno sociale il parametro di base cui fare riferimento per calcolare la somma su cui un pensionato debitore potrà sempre e comunque fare affidamento, poiché nessuno potrà pignorarla. Ebbene, l'importo dell'assegno sociale varia di anno in anno, perché il relativo valore viene rapportato alla variazione degli indici dei prezzi, determinata periodicamente dal Ministero dell'Economia. Tale variazione è stata fissata, per il 2020, nella misura del +0,4%. Ciò significa che l'importo dell'assegno sociale 2020 è aumentato rispetto all'anno precedente, ed è oggi fissato nel valore di euro 459,83. In base al dettato della norma sopra esaminata, pertanto, il valore del c.d. minimo vitale sarà dato dal seguente calcolo: 459,83 + 229,91 = 689,74 (cioè, come detto, l'importo dell'assegno sociale aumentato della sua metà). Il minimo vitale 2020 è dunque pari a euro 689,74. Sulla parte della pensione eccedente tale importo, la legge dispone che si può effettuare il pignoramento solo nel limite di un quinto (o, se si tratta di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal giudice). Pignoramento pensione, un esempio pratico[Torna su]
Cosa significa, in pratica, quanto detto finora? Facciamo un esempio. Se un soggetto percepisce mensilmente 1.200 euro a titolo di pensione, la somma a disposizione dei terzi creditori sarà data dalla differenza tra tale importo e il minimo vitale, cioè 1.200 – 689,74= 510,26 euro. Su tale importo, che rappresenta la parte eccedente il minimo vitale, va calcolato il quinto della pensione aggredibile dal creditore. Ritornando al nostro esempio, pertanto, l'importo pignorabile sarà soltanto pari a 510,26 / 5 = 102.05 euro. Ciò significa, in definitiva, che su una pensione ipotizzata di 1.200 euro, viene pignorata una somma di 102.05 euro, rimanendo invece nella piena disponibilità del debitore un importo pari a 1.200-102,05 = 1097.05 euro. Per completezza, va ricordato che, se il pensionato ha più debiti di diversa specie (ad es. un debito di natura alimentare e uno nei confronti di una banca), in tal caso i relativi pignoramenti potranno concorrere fino alla metà della somma eccedente il minimo vitale. Nel nostro esempio, quindi, la presenza di debiti di diversa specie renderà pignorabile un importo pari a 510,26/ 2= 255,13 euro. Minimo vitale 2020 e pignoramento dell'ente di riscossione[Torna su]
Occorre ricordare, inoltre, che se il creditore pignorante è l'ente di riscossione incaricato dall'Agenzia delle Entrate, il pignoramento incontra dei limiti diversi, secondo la seguente tabella:
Pignoramento della pensione già accreditata in banca[Torna su]
Infine, è opportuno evidenziare che quanto detto finora riguarda i pignoramenti notificati direttamente all'Inps e quelli notificati alla banca, quando la pensione venga accreditata direttamente su apposito conto e l'accredito sia successivo al pignoramento. Quando, invece, il pignoramento sia notificato alla banca e riguardi somme già accreditate sull'apposito conto, il limite di aggredibilità è individuato dall'ottavo comma del citato art. 545 c.p.c. Tale norma dispone che, in questo caso, le somme accreditate a titolo di pensione possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (cioè 459,83 x 3 = 1.379,49 euro). Per ulteriori spunti, vedi anche il nostro approfondimento giuridico: Pignoramento e minimo vitale |
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